In caso di definizione delle liti pendenti, è possibile scomputare dall’importo dovuto le somme versate a titolo provvisorio ex art. 15? La causa si trova in appello con sentenza ctp favorevole al contribuente. L’AdE ha impugnato l’intera pretesa tributaria comprensiva delle somme pagate a titolo provvisorio con la rottamazione 2014. Quanto pagato con il ruolo provvisorio non è però rimborsabile visto che si tratta di somme acquisite.
Direi che le somme da lei già versate possono essere sottratte dall’importo dovuto in base alla definizione liti pendenti.
Se però lei ha già pagato una somma superiore a quella che deve al Fisco applicando la pace fiscale, non c’è in effetti restituzione. E’ un meccanismo che viene sostanzialmente applicato a tutte le varie forme di pace fiscale.
Nel caso delle liti pendenti, il riferimento normativo è il comma 9 dell’articolo 6 del dl 119/2018, in base al quale:
dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non da’ comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz