CU 2019 ai dipendenti entro il primo aprile

di Anna Fabi

Pubblicato 29 Marzo 2019
Aggiornato 6 Luglio 2020 18:47

Ultimi giorni per la consegna della CU 2019 da parte del sostituto d'imposta: modello, versione digitale o cartaceo, regole e casi particolari.

Imprese e sostituti d’imposta hanno pochi giorni di tempo per consegnare a dipendenti e collaboratori la CU 2019, certificazione unica relativa ai redditi del periodo d’imposta 2018: la scadenza è primo aprile 2019 (il 31 marzo cade di domenica).

Bisogna utilizzare il modello sintetico, (quello ordinario è stato utilizzato per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate entro lo scorso 7 marzo).

=> Certificazione Unica 2019: compilazione e controllo

Per i redditi esenti o non dichiarabili mediante la precompilata, la trasmissione al Fisco va effettuata entro il 31 ottobre 2019.

Il sostituto d’imposta può trasmettere la certificazione unica 2019 in formato elettronico solo nei confronti dei contribuenti
dotati degli strumenti telematici necessari per riceverla e stamparla (altrimenti, bisogna procedere alla spedizione in forma cartacea). Ci sono casi in cui l’invio in forma digitale è escluso: ad esempio, per i rapporti di lavoro cessati, o per l’invio agli eredi del dipendente deceduto.

Per i dipendenti pubblici, NOiPA ha iniziato dallo scorso 25 marzo a pubblicare la CU 2019 che i contribuenti possono trovare nell’area dedicata del portale. Anche l’INPS ha provveduto a inviare (in via telematica, attraverso i servizi dedicati del portale) le certificazioni uniche ai pensionati e agli altri soggetti per i quali fa da sostituto d’imposta.

=> Online la Certificazione INPS 2019

L’Agenzia delle Entrate spiega poi come comportarsi in caso di contributi previdenziali e assistenziali trattenuti e versati dal sostituto che li ha poi dedotti dal reddito del dipendente/pensionato.

Anche ai fini di una corretta elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, è necessario che nella CU 2019 venga evidenziata l’operazione svolta, compilando i punti 431 e successivi (con il codice 1 nel punto 432, 434 o 436) dell’apposita sezione “Oneri deducibili”.