Al via dal 3 maggio e per i successivi 60 giorni (quindi fino al 2 luglio 2019), la possibilità di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’adesione al servizio per la conservazione delle fatture elettroniche, nonché per la consultazione e acquisizione dei documenti fiscali e dei loro duplicati elettronici. Nel caso di mancata adesione al servizio, il file relativo alla fattura elettronica sarà cancellato.
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Il nodo Privacy
Il sistema (gratuito) dalle Entrate era stato oggetto di critiche da parte del Garante per la Privacy (provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018), con particolare riferimento alla sproporzione della memorizzazione di tutti i dati contenuti all’interno del file XML delle fatture elettroniche, emesse e ricevute nell’ambito dello Sistema di Interscambio (SDI), e del conseguente utilizzo di tali dati anche per finalità di controllo da parte dell’Agenzia e alla specificazione del ruolo assunto dall’Agenzia in relazione al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del servizio di conservazione.
Criticità sulle quali le Entrate hanno lavorato, prevedendo apposite soluzioni confluite nel provvedimento n. 524526/2018, che ha apportato modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e del successivo 5 novembre.
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In particolare, il provvedimento apporta modifiche alle precedenti disposizioni e specifica che, nell’ambito del servizio offerto, l’Agenzia delle Entrate opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali.
Nello stesso documento vengono quindi specificate nel dettaglio le regole del servizio di conservazione delle fatture elettroniche.
Come aderire al servizio
Nel provvedimento viene stabilita la data del 3 maggio 2019 a partire dalla quale, per 60 giorni, i contribuenti possono optare per l’adesione al servizio.
Per farlo è necessario collegarsi al sito web delle Entrate “Fatture e Corrispettivi” e confermare la volontà di attivare il servizio, opzione che può sempre essere revocata in qualsiasi momento attraverso lo stesso portale. In questo caso il recesso è immediatamente efficace e comporta l’interruzione del servizio di consultazione di tutte le fatture emesse/ricevute.
Periodo transitorio
Per le e–fatture emesse dal 1° gennaio al 3 maggio 2019, si legge nel provvedimento:
Per consentire ai contribuenti titolari di partita IVA, nonché ai condomini e agli enti non commerciali che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità delle fatture emesse/ricevute, l’Agenzia procede alla temporanea memorizzazione dei file xml delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione. In tale periodo transitorio l’Agenzia delle Entrate informa gli utenti in merito al trattamento dei dati personali contenuti nelle fatture mediante apposito avviso pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, allegato al presente provvedimento.
Al termine del periodo transitorio, il 2 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate cancellerà le informazioni memorizzate se nessuna delle due parti (cedente/prestatore o cessionario/committente) avrà aderito al servizio. Sempre nel provvedimento si legge:
In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione.I file delle fatture elettroniche memorizzati sono cancellati entro 30 giorni dal termine del periodo di consultazione.
Al soggetto che non abbia effettuato l’adesione sono resi disponibili in consultazione esclusivamente i dati fattura di cui al punto 1.2 fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
Controlli Fiscali
Nel provvedimento si legge che in caso di controlli fiscali:
L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i dati dei file per le attività di controllo, di cui agli articoli 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 127 del 2015 sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di variazione è effettuata al fine di arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto del Contribuente.