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Commercio online e offline: più tutele dall’UE

di Anna Fabi

27 Marzo 2019 09:30

Le due nuove direttive europee che tutelano i consumatori online ed offline, anche in caso di acquisto di contenuti digitali o articoli smart.

Nella stessa giornata in cui il Parlamento europeo ha approvato la Riforma del Copyright e l’abolizione dell’ora legale, arriva anche il via libera per due direttive UE che vanno a rafforzare i diritti dei consumatori online e offline nell’ottica incentivare il mercato unico digitale, che mira a garantire un migliore accesso dei consumatori e delle imprese a beni e servizi online in tutta Europa. Le due direttive saranno ora sottoposte all’approvazione formale del CdM UE ed e ntreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per poi essere attuate dagli Stati membri al più tardi due anni e mezzo dopo tale data.

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Nuove tutele per i consumatori

Le nuove regole per proteggere più efficacemente i consumatori che acquistano un prodotto online, in negozio, o che scaricano musica e giochi prevedono, in sintesi:

  • diritti più chiari per l’acquisto di contenuti digitali o beni transfrontalieri;
  • rimedi ai consumatori in caso di prodotti difettosi;
  • copertura anche per gli articoli smart (es. frigoriferi intelligenti o orologi connessi).

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Contenuti digitali

Anche chi compra servizi, come musica, video, App, utilizza piattaforme cloud o social network riceverà maggiori tutele nel caso l’operatore non fornisca il contenuto digitale o ne fornisca uno difettoso. Tali misure mirano a garantire parità di trattamento per i consumatori che forniscono dati in cambio di contenuti o servizi digitali e per quelli che pagano per fruirne. Qualora non fosse possibile correggere un contenuto digitale o un servizio difettoso in un lasso di tempo ragionevole, il consumatore avrà diritto a una riduzione di prezzo o a un rimborso integrale entro 14 giorni. I prodotti difettosi entro un anno dalla data di fornitura il cliente non dovrà provarlo (inversione dell’onere della prova). Per le forniture continue, l’onere della prova rimane è a carico del commerciante per tutta la durata del contratto.

Il periodo di garanzia per le forniture una tantum non può essere inferiore a due anni mentre per le forniture continue dovrebbe applicarsi per tutta la durata del contratto.

Acquisti online ed offline tutelati

La direttiva sulla vendita di beni si applica ai prodotti e servizi acquistati sia online che offline, compresi i beni con elementi digitali: il commerciante è sempre responsabile nel caso il difetto si manifesti entro due anni dal momento in cui il consumatore ha ricevuto il prodotto. Viene lasciata facoltà agli Stati membri di introdurre o mantenere un periodo di garanzia legale più lungo nella loro legislazione nazionale. L’inversione dell’onere della prova a favore dei consumatori dura un anno, ma gli Stati membri possono prorogare il termine a due anni.

Per i beni con elementi digitali, o articoli smart, i consumatori hanno diritto a ricevere gli aggiornamenti necessari durante “un periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente attendersi” in base al tipo e alla destinazione dei beni e agli elementi digitali.