Chi avesse già presentato domanda di accesso al Reddito di cittadinanza dovrà inoltrarle nuovamente tra sei mesi, per adeguarle ai nuovi requisiti previsti dal Parlamento con la conversione in legge del dl n. 4/2019, pena la perdita del sussidio. A stabilire la validità semestrale delle vecchie domande di RdC e la necessità di aggiornarle per non perdere il sussidio è lo stesso decreto di conversione, attualmente all’esame dalla Camera.
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Reddito di cittadinanza: nuovi requisiti
Il decreto ha infatti introdotto alcune importanti modifiche ai requisiti di accesso al Reddito di cittadinanza: nel caso in cui il beneficiario del sussidio sia interessato alle modifiche dei requisiti, la domanda andrà ripresentata allo scadere dei sei mesi dall’entrata in vigore del decreto. Per certificare il possesso dei nuovi requisiti:
- i nuclei con figli minorenni devono presentare l’ISEE minorenni ai sensi dell’art. 7 del dpcm 159/2013. Da precisare che il genitore naturale è sempre considerato nel nucleo del figlio minorenne, anche in caso di genitore che ha riconosciuto il figlio ma che non risulta convivente nel nucleo e non è coniugato con l’altro genitore;
- i cittadini extraUE devono produrre una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato sui requisiti di reddito e patrimoniali e sulla composizione del nucleo, da far poi legalizzare dal consolato italiano per attestarne la conformità. Non possono accedere al RdC i soggetti con status di rifugiato politico, coloro che provengono da Paesi con convenzioni che dispongono diversamente, i soggetti di Paesi in cui sia impossibile acquisire le certificazioni;
- per i nuclei con disabili è stato innalzato il limite del requisito del patrimonio mobiliare da 5 mila a 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, che incrementa il requisito del patrimonio mobiliare fissato in misura base a 6 mila euro, ed è stato elevato il valore massimo della scala di equivalenza, che passa da 2,1 a 2,2, nel caso in cui nel nucleo siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita ai fini ISEE.
In generale la norma prevede che tutti i requisiti richiesti risultino in possesso del richiedente sia al momento della presentazione della domanda che per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, tuttavia chi ha già presentato domanda di RdC, grazie alla clausola di salvaguarda inserita nel decreto, potrà continuare a beneficiare del sussidio. Ma solo per un massimo di sei mesi. Questo anche qualora l’istanza presentata fosse priva dell’eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso di requisiti richiesta dalle norme introdotte in sede di conversione. Dunque chi è già stato ammesso al beneficio potrà continuare a fruirne fino a settembre, poi dovrà ripresentare la domanda, nel caso in cui sia interessato alle modifiche dei requisiti.
Alcuni emendamenti al decreto approvati dalla Commissione Lavoro prevedono inoltre l’inibizione dall’accesso al RdC a chi ha, o ha avuto, guai con la giustizia, o possiede degli immobili all’estero.
Vengono inoltre previsti un incremento dell’importo massimo di RdC erogabile in presenza di almeno quattro componenti il nucleo familiare da 1.050 euro a 1.100 euro mensili e l’assimilazione del cosiddetto “working poor”, ovvero chi dispone di redditi da lavoro al di sotto della soglia di imponibilità fiscale (no tax area), alla disoccupazione.