Le irregolarità formali che si possono sanare grazie alla pace fiscale sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, commesse fino al 24 ottobre 2018.
Tutti i dettagli applicativi della misura che consente di regolarizzare con 200 euro all’anno le violazioni fiscali che non hanno comportato una variazione della base imponibile e dell’imposta, sono contenuti nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2019, in attuazione dell’articolo 9 del dl 119/2018, che contiene appunto la pace fiscale. Vediamo con precisione tutte le regole.
Ambito di applicazione
Si considerano irregolarità formali quelle che non hanno comportato variazione dell’imposta pagata o rideterminazione della base imponibile (IVA, IRAP, imposte sui redditi, addizionali e imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d’imposta). Si possono sanare le irregolarità formali relative ad imposte come IVA, IRAP, IRPEF, addizionali e imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d’imposta).
=> Pace fiscale: tutte le misure in vigore
Esclusioni
Non rientrano nel condono altre eventuali tipologie di tasse.
Nè si può applicare la sanatoria in caso di omessa dichiarazione di redditi, IVA o IRAP, perché tale mancato adempimento «rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un’imposta dovuta».
Non si può neanche applicare la misura se il procedimento relativo all’irregolarità si è già concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, vale a dire il 19 dicembre 2018. L’esclusione opera anche in caso di rapporto giudiziale ancora pendente al 19 dicembre 2018, ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.
Infine, sono esclusi gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (articolo 5-quater, dl 167/1990) o per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
Come avviene la sanatoria
Si pagano 200 euro per ogni periodo d’imposta e si procede alla rimozione delle omissioni. Per quanto riguarda la sanzione, se le violazioni sono a cavallo fra due periodi di imposta, si fa riferimento all’anno solare in cui sono state commesse.
Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019 oppure in due rate di pari importo, la prima sempre entro il prossimo 31 maggio e la seconda entro il 2 marzo 2020.
Non ci sono ancora i codici tributo, che verranno comunicati con successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. La “rimozione delle irregolarità od omissioni” prevista dal comma 3 dell’articolo 9 va effettuata entro il 2 marzo 2020.
Attenzione: c’è una sorta di proroga incorporata, per cui se questo adempimento non viene correttamente effettuato entro il 2 marzo 2020, può avvenire comunque entro i successivi 30 giorni. Nel dettaglio, entro un termine che sarà specificamente fissato dall’Agenzia delle Entrate e che non può essere inferiore a 30 giorni.
L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle irregolarità correttamente rimosse. Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato.