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IMU, TASI e TARI: pace fiscale su liti locali

di Barbara Weisz

Pubblicato 12 Marzo 2019
Aggiornato 6 Maggio 2019 15:26

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Si possono sanare con la pace fiscale le liti pendenti per controversi IMU, ICI, TASI e TARI, previa delibera dei Comuni: domanda entro maggio 2019.

La pace fiscale sulle liti pendenti può riguardare, a discrezione dei Comuni, anche tributi locali come TASI, IMU o TARI. Lo prevede l’articolo 6, comma 16, del decreto 119/2018, in base al quale le singole amministrazioni possono scegliere se aderire o meno alla sanatoria dei contenziosi tributari.

L’IFEL, istituto per la finanza e l’economia locale dell’ANCI (che riunisce i Comuni italiani), ha pubblicato un breve vademecum che sintetizza le regole applicabili.

Attenzione: la domanda di pace fiscale sulle liti pendenti va presentata entro il 31 maggio 2019, data entro la quale i Comuni devono quindi esprimersi per consentire eventualmente l’adesioni sui propri tributi. Ci vuole infatti una specifica delibera del consiglio comunale per applicare l’adesione agevolata. Dunque, dalla teoria alla pratica la strada è unga e in salita.

=> Rottamazione liti pendenti: domanda online

Controversie sanabili

La norma prevede che ciascun ente territoriale possa stabilire, «entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni» relative alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria «in cui è parte il medesimo ente».

La norma può essere applicata a tutte le controversie che hanno ad oggetto atti impositivi. Vi rientrano ad esempio gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto l’omesso, tardivo o insufficiente pagamento dio ICI, IMU e TASI. Sono sanabili anche le controversie che hanno ad oggetto l’impugnazione di atti di imposizione che non hanno la forma dell’atto di accertamento, ad esempio i contenziosi che riguardano avvisi bonari o solleciti di pagamento.

Sono invece escluse le controversie instaurate avverso cartelle di pagamento, anche nell’ipotesi in cui sia parte del processo non solo l’Agenzia delle entrate-Riscossione, ma anche il Comune.

=> Rottamazione liti fiscali: modello di domanda

Adesione agevolata

La pace fiscale sulle liti tributarie prevede il pagamento delle seguenti quote, che variano a seconda della fase di giudizio.

  • attesa di processo: si paga il 90%;
  • giudizio di primo grado favorevole al contribuente: si paga il 40%;
  • giudizio di secondo grado favorevole al contribuente: si paga il 15%;
  • controversia in Cassazione, con giudizi favorevoli al contribuente in primo e secondo grado: si paga il 5%;
  • giudizio sfavorevole al contribuenti: si paga il 100% dell’imposta dovuta ma senza sanzioni né interessi;
  • soccombenza reciproca: si paga il 100% dell’imposta riconosciuta come dovuta. Per la parte che vede soccombente il Comune, si paga il 40% dell’imposta riconosciuta non dovuta se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria provinciale, il 15% se emessa dalla commissione regionale.

La nota IFEL sottolinea due aspetti importanti: se il Comune nel frattempo ha iscritto a ruolo la controversia, e la cartella esattoriale è stata oggetto di rottamazione ter, il perfezionamento della definizione è subordinato al versamento entro le scadenze previste. Se la controversia riguarda importi affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2010 e inferiori ai mille euro, scatta lo stralcio automatico in base all’articolo 4 del dl 119/2018.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda, su modello predisposto dal Comune, entro il 31 maggio 2019 e, se previsto, con il pagamento degli importi dovuti (o della prima rata) entro lo stesso termine.

Attenzione: non è previsto l’invio di alcuna comunicazione contenente l’importo da pagare ma solo la notifica dell’eventuale diniego.

In pratica, si tratta di una autoliquidazione, con domanda nella stessa data del pagamento, entro il 31 maggio.