Ci sono vincoli di residenza, altri di situazione economica e reddito (attestati dall’ISEE): in tutti i casi, il possesso dei requisiti viene dichiarato tramite domanda stessa di Pensione o Reddito di cittadinanza, la cui platea è identificata dall’articolo 2 del dl 4/2019.
Vediamo di seguito una rapida panoramica.
Residenza
Cittadinanza italiana o europea, oppure permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure (sempre nel caso di cittadini di paesi terzi) parenti di titolari di permesso di soggiorno di lunga durata: in tutti i casi, bisogna avere la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Attenzione: quest’ultimo requisito (i dieci anni di residenza) riguardano tutto gli aventi diritto, anche cittadini italiani.
Situazione economica
ISEE in corso di validità nel 2019 (quindi, richiesto successivamente al primo gennaio) e non superiore a 9360 euro. Tetto di reddito familiare pari a 6mila euro annui, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza relativa alla composizione del nucleo familiare. La soglia è incrementata a 7.560 euro per la Pensione di cittadinanza, a 9.360 euro per chi vive in affitto.
Patrimonio immobiliare fino a 30mila euro (non rileva la prima casa), mobiliare fino a 6mila euro, a cui si possono aggiungere 2mila euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo fino ad un massimo di 10mila euro, e ulteriori mille euro per ogni figlio successivo al secondo. Flessibilità ulteriore di 5mila euro per ogni componente con disabilità.
Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di auto immatricolate nei sei mesi antecedenti la richiesta, oppure di cilindrata superiore a 1.600 cavalli, o moto di cilindrata superiore a 250 cc immatricolate nei due anni antecedenti.Restano esclusi autoveicoli e motoveicoli agevolati fiscalmente per le persone con disabilità.
Nessun componente deve essere intestatario di navi e imbarcazioni da diporto.
Compatibilità
Dimissioni: in base alla norma attualmente in vigore, non c’è diritto al reddito di cittadinanza nel caso in cui ci sia un componente del nucleo familiare che ha dato le dimissioni nei 12 mesi precedenti alla domanda di RdC. Questo paletto sembra destinato a diventare più flessibile con la legge di conversione, che dopo il passaggio al Senato prevede l’esclusione solo nel caso in cui le dimissioni siano presentate dal richiedente (non da un qualsiasi altro componente del nucleo familiare).
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Altri sussidi: il reddito di cittadinanza è compatibile con la NASpI e altri strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria, sempre che ricorrano tutte le altre condizioni. A partire da quelle di reddito.
Lo prevede il comma 8 dell’articolo 2 del decreto, specificando che – ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del sussidio – gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE.