La pace contributiva – che consente di riscattare fino a cinque anni di contributi – non è in alcun modo una possibile sanatoria per omessi versamenti ma serve esclusivamente a coprire eventuali periodi scoperti da contribuzione.
Come specifica l’INPS:
È una facoltà che permette di riscattare, in via sperimentale per il triennio 2019-2021 e nella misura massima di cinque anni, periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.
Si tratta di precisazioni contenute anche nei modelli di domanda (modulo AP135) per il riscatto dei contributi, opzione introdotta – in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021 – dal provvedimento di riforma pensioni (articolo 20 del dl 4/2019) e riservata ai cosiddetti contributivi puri (lavoratori che non hanno contributi previdenziali versati prima del 31 dicembre 1995).
L’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.
Beneficiari
La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.
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Ulteriore requisito: il beneficiario non deve essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.
I periodi riscattabili
- sono compresi fra la data di prima iscrizione alla previdenza (successiva al 31 dicembre 1995) e l’ultimo contributo pagato,
- deve trattarsi di periodi non coperti da contribuzione (ad esempio, a causa di un periodo di disoccupazione),
- il lavoratore può decidere quali periodi riscattare, nel limite massimo di cinque anni anche non continuativi,
- non è possibile riscattare periodi per i quali non sono stati pagati contributi dovuti.
Possono essere riscattati, in tutto o in parte nella misura massima di cinque anni anche non continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019.
=> Pace contributiva e riscatto pensione
Come fare domanda
La domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2021 dal diretto interessato, dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine (previa acquisizione del consenso del soggetto interessato).
In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
La domanda si presenta online attraverso il servizio dedicato INPS, tramite Contact Center ( 803 164 da rete fissa oppure 06 164164 da rete mobile), patronati e intermediari INPS, attraverso propri servizi telematici.
Casi particolari
Per i lavoratori del settore privato, il riscatto può essere esercitato anche dal datore di lavoro, pagandolo con i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In questo caso, l’onere è deducibile dal reddito d’impresa e da lavoro autonomo.
Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, dei parenti e affini entro il secondo grado, in attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le domande sono presentate utilizzando il modulo reperibile online.
Pagamento
L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 60 rate mensili, di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.
Attenzione: le disposizioni potrebbero subire modificazioni in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4.