La fatturazione elettronica è obbligatoria solo verso i soggetti residenti in Italia, nel caso di imprese o professionisti esteri le regole sono diverse: l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti rispondendo a specifici quesiti con interpello 67/2019.
Molto in sintesi: verso un soggetto che non è residente ma è identificato in Italia (tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale) bisogna o emettere fattura elettronica o effettuare la comunicazione dei dati rilevanti prevista dal comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 127/2015.
I soggetti non residenti non hanno l’obbligo di accreditarsi presso il SdI, sistema di interscambio.Il committente può applicare le detrazioni previste dall’articolo 19 del dpr 633/1972, sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore.
=> Fattura elettronica per operazioni estere
La “copia cartacea” di una fattura è un documento che riporta fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica.
Infine, l’esterometro è un obbligo che riguarda solo i contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.