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Brevetto unico europeo: cambiano le regole

di Anna Fabi

Pubblicato 25 Febbraio 2019
Aggiornato 17 Aprile 2019 08:57

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Approvate norme di attuazione del brevetto unico europeo di armonizzazione con le regole UE: nuove tutele per i marchi d'impresa.

Un marchio d’impresa può essere definito da una molteplicità di segni distintivi, che comprendono ad esempio il rumore o l’odore: è una delle novità relative alla normativa europea sulla tutela di marchi e brevetti che l’Italia ha recepito, con due specifici decreti legislativi – approvati in CdM ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – che armonizzano le regole italiane a quelle comunitarie.

Tecnicamente, il Governo ha approvato l’attuazione della direttiva UE 2015/2436, del Regolamento Ue 2015/2424, e della delega prevista dall’articolo 4 della legge 163/2017.

Marchi

Il primo decreto attua la direttiva europea UE 2015/2436 in materia di marchi d’impresa. Entro sette anni, i diversi ordinamenti nazionali dovranno superare le attuali disparità per i titolari di marchi, ad esempio in tema di diritti derivanti dal marchio e soprattutto di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio, che vada oltre la semplice grafica.

Il marchio d’impresa si potrà infatti riferire a tutte le caratteristiche di un prodotto o servizio: nomi di persone, disegni, lettere, cifre, colori, forma, confezionamento, suoni, odori. Un’innovazione che amplia la possibilità per le aziende di difendere i propri prodotti dalle imitazioni. In alcuni casi servirà quindi una nuova procedura amministrativa (alternativa a quella giudiziaria) per la decadenza di un marchio non più in uso o la dichiarazione di nullità dei marchi.

Ci sono poi regole più stringenti per la tutela dei marchi e controlli più severi alle frontiere. In particolare:

  • divieto di registrazione marchi in caso di conflitto con denominazioni di origine e indicazioni geografiche (DOP/IGP), indipendentemente dal settore (vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e alimentari ecc.), con menzioni tradizionali protette relative ai vini (MTV) e specialità tradizionali garantite (STG) tutelati dalla legislazione dell’Unione;
  • protezione rafforzata per marchi che godono della reputazione in uno Stato membro;
  • possibilità di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte (anche se solo in transito);
  • divieto di svolgere atti preparatori alla contraffazione.

Brevetti

Il secondo decreto legislativo approvato attua la delega di cui all’articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 in materia di brevetti (cooperazione rafforzata e tribunale unificato). E’ prevista una giurisdizione unica per tutti i paesi UE con competenze che riguardano violazioni, contraffazione, revoca, sanzioni e risarcimenti. E una procedura unica per la registrazione del brevetto europeo, che semplifica gli adempimenti per le imprese (con un’unica domanda si ottiene un brevetto valido in tutti i paesi UE).

Il brevetto va depositato in inglese, francese o tedesco, è di fatto ancora aperta la questione relative alle sedi. Il quartier generale sarà a Parigi, e sono poi previste due sedi a Monaco per la meccanica e a Londra per la chimica-farmaceutica. La Brexit potrebbe però portare a riconsiderare la sede britannica, a vantaggio della candidatura di Milano. Una sorta di “rivincita” del capoluogo lombardo, che aveva perso al sorteggio la sede dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco.