Per ottenere l’IVA ridotta al 4% quando si compra un auto adattata per persone con disabilità basta un atto notorio o una semplice dichiarazione attestante che nel quadriennio precedente non è già stata goduta la medesima agevolazione (assieme alla copia della patente con l’indicazione degli adattamenti al veicolo prescritti dalle Commissioni mediche locali).
Lo sgravio spetta assieme alla detrazione IRPEF del 19% sulla spesa di acquisto della vettura utilizzata, in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona con handicap) ed all’esenzione bollo auto e imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Vediamo tutto.
Beneficiari della riduzione IVA
Le agevolazioni sono fruibili direttamente dal disabile che abbia un proprio reddito oppure da un familiare che abbia il disabile a carico. Per essere considerato “a carico” del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro, nel computo del quale non rientrano i redditi esenti come le pensioni sociali, le indennità, anche quelle di accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.
Disabilità ammesse all’IVA ridotta per l’auto
Le agevolazioni devono essere indirizzate alle persone che rispondono ai seguenti profili di disabilità:
- non vedenti e sordi;
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento (in possesso di certificazione di grave handicap ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/199 e certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl);
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (in possesso di certificazione di grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl);
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie (persone che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Per questa categoria il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.
Agevolazioni auto e casi particolari
Sono detraibili le spese auto entro 4 anni dall’acquisto (ed anche leasing traslativo) del mezzo (non sono rateizzabili ma devono essere indicate in dichiarazione dei redditi per l’anno di sostenimento delle spese). Per la detrazione IRPEF (al 19% su una spesa massima di 18.075,99 euro), l’eventuale erede che presenta la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un’unica soluzione le rate residue. Per il bollo auto, le Regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie: è bene informarsi presso gli Uffici competenti.
IVA agevolata: cosa rientra
Per l’acquisto di autovetture per disabili è applicabile l’IVA al 4% (invece che al 22%) in caso di auto nuove o usate aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido e con potenza fino a 150 kW se elettrico. Tale agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto ed è applicabile anche:
- alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile;
- all’acquisto contestuale di optional;
- alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento
L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche:
- alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E/2015);
- all’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo” ( nelle clausole contrattuali si evince il trasferimento della proprietà mediante riscatto a fine locazione finanziaria).
L’IVA ridotta si applica, senza limiti di spesa, per una sola volta nel corso di quattro anni (dalla data di acquisto), ma è possibile fruire nuovamente per il riacquisto entro il quadriennio del primo veicolo rubato e non ritrovato (esibendo al concessionario la denuncia di furto e la registrazione della “perdita di possesso” del PRA). Se il veicolo è ceduto prima di due anni dall’acquisto, va versata la differenza IVA rispetto a quella ordinaria (22%), tranne nel caso in cui il disabile, per necessità legate all’handicap, ceda il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare diversi adattamenti. L’erede può cedere il veicolo anche prima dei due anni senza versare la differenza d’imposta.
Documenti per l’IVA ridotta
Può usufruire delle agevolazioni IVA sui mezzi adattati non è più necessario presentare il certificato rilasciato dalla commissione medica provinciale attestante le ridotte o impedite capacità motorie, né copia del certificato del conseguimento o conferma di validità della patente di guida. Bastano la patente di guida speciale e un atto notorio sul mancato acquisto di un analogo veicolo nei quattro anni precedenti.
Servono invece i documenti attestanti la disabilità quando si acquista un auto senza adattamenti. Tale documentazione varia a seconda della disabilità.
- per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la condizione
- per la persona con disabilità psichica o mentale, è richiesto il “verbale di accertamento dell’handicap”, emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di disabilità grave, ed anche il “certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento”.
- per le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il “verbale di accertamento dell’handicap”.
Veicoli
Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai seguenti veicoli:
VEICOLO | DESCRIZIONE |
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autovetture (*) | Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente |
autoveicoli per il trasporto promiscuo (*) | Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente |
autoveicoli specifici (*) | Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
autocaravan (*) (**) | Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente |
motocarrozzette | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria |
motoveicoli per trasporto promiscuo | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente |
motoveicoli per trasporti specifici | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
- (*) per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi
- (**) per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente. Sono esclusi gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se destinati al trasporto di disabili). Ulteriori dettagli nella guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate.