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Pensione anticipata precoci: domande entro il 1° marzo

di Anna Fabi

21 Febbraio 2019 11:08

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Ancora poco tempo per i lavoratori precoci con quota 41 per richiedere l'accesso alla pensione anticipata: scadenze e modalità d richiesta.

I lavoratori precoci che ne abbiano diritto e intendano presentare domanda di accesso alla pensione anticipata con 41 anni di contributi hanno tempo fino al 1° marzo 2019 per farlo. Le istanze da presentare sono quelle necessarie per la verifica delle condizioni per il conseguimento della pensione anticipata con il requisito contributivo ridotto, a prescindere dall’età anagrafica.

=> Pensione Precoci, le regole 2019

Requisiti

Come requisito primario viene richiesto ai lavoratori di rientrare nella categoria dei precoci, ovvero di coloro che possono vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età, oltre ad aver maturato nel corso del 2019 il requisito contributivo di 41 anni ovvero 2132 settimane contributive. I lavoratori precoci devono inoltre rientrare in una delle categorie tutelate dalla legge:

  • disoccupati involontari che hanno terminato di percepire gli ammortizzatori sociali dal almeno tre mesi. Il rapporto di lavoro deve essere terminato per licenziamento, risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure di conciliazione, oppure dimissioni per giusta causa;
  • caregiver: assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parenti di primo grado conviventi con handicap grave. Se il coniuge o i parenti di primo grado hanno più di 70 anni oppure siano a loro volta affetti da patologia grave, sono compresi anche parenti e affini fino al secondo grado conviventi;
  • lavoratori con ridotta capacità lavorativa (almeno al 74%);
  • addetti a mansioni gravose da almeno sei anni negli ultimi sette o da almeno sette anni negli ultimi dieci. Le 15 mansioni gravose sono: addetti alla concia di pelli e pellicce, addetti ai servizi di pulizia, addetti spostamento merci e/o facchini, conducenti di camion o mezzi pesanti in genere, conducenti treni e personale viaggiante in genere, guidatori di gru o macchinari per la perforazione nelle costruzioni, infermieri o ostetriche che operano su turni, maestre/i di asilo nido e scuola dell’infanzia, operai edili o manutentori di edifici, operatori ecologici e tutti coloro che si occupano di separare o raccogliere rifiuti, chi cura, per professione, persone non autosufficienti, lavoratori marittimi, pescatori, operai agricoli, siderurgici.

Speranza di vita e finestra mobile

Per questa categoria di lavoratori, il DL 4/2019 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ha eliminato retroattivamente dal 1° gennaio 2019 l’adeguamento della speranza di vita di cinque mesi che, scattato ad inizio anno, avrebbe innalzato l’asticella a 41 anni e 5 mesi.

Il decreto ha però previsto l’introduzione di una finestra mobile trimestrale per l’accesso alla pensione. In merito la circolare INPS 11/2019 chiarisce che la finestra si applica solo a partire dal primo gennaio 2019, quindi i lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata precoci in data precedente, non applicano la finestra trimestrale.

=> Guida INPS su pensione anticipata, Precoci e Opzione Donna

Istanza di verifica

La prassi prevede che successivamente all’inoltro dell’istanza di verifica dei requisiti di accesso alla pensione anticipata precoci, l’INPS, ricevuta la domanda, verifichi la sussistenza dei requisiti e la disponibilità dei fondi, quindi comunichi al lavoratore entro il 30 giugno 2019 la prima decorrenza della prestazione. Da precisare che il requisito contributivo di 41 anni può essere maturato successivamente all’inoltro della domanda, purché entro l’anno di riferimento.

Nel caso in cui la domanda non dovesse essere inoltrata entro il 1° marzo 2019, si avrà tempo ancora fino al 30 novembre 2019 per inviarla all’INPS. In questo caso però l’istanza sarà accettata solo a fronte delle risorse avanzate in esito al monitoraggio condotto con riferimento alle istanze prodotte entro il 1° marzo 2019.

Domanda di accesso

Oltre alla domanda di verifica, il lavoratore deve anche inviare una domanda di accesso alla prestazione, previa cessazione dell’attività lavorativa. L’invio può avvenire anche contestualmente se sono già maturati tutti i requisiti richiesti dalla legge al momento della presentazione della domanda di verifica.