Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per la totalità delle Partite IVA dal 1° gennaio 2024, i contribuenti nel regime forfettario devono far i conti con le diverse novità, comprese quelle entrate in vigore nel 2023 ma con effetti dal prossimo anno.
Ad esempio le nuove soglie di reddito, al superamento delle quali scatta la fuoriuscita dal regime (a tal fine si applica il principio di cassa).
Per i forfettari che invece si apprestano ad utilizzare per la prima volta da gennaio 2024 la fattura elettronica e con il Sistema di Interscambio, diventa fondamentale prestare attenzione alla data di ricezione del documento, che rileva ai fini fiscali e non sempre coincide con la data di messa a disposizione o alla data di presa visione del documento.
Vediamo di seguito alcuni aspetti tecnici a cui prestare è particolare attenzione e consigli pratici per arrivare preparati al nuovo adempimento.
Errori di recapito fattura elettronica
Può succedere che il recapito da parte del Sistema di Interscambio (SdI) al ricevente non sia possibile per via di un valore errato riportato nel campo “CodiceDestinatario”, che risulta quindi inesistente, o per cause tecniche non imputabili al SdI (ad esempio, casella PEC piena o non attiva), o perché il soggetto passivo IVA cessionario/committente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.
In questi casi la fattura elettronica viene comunque emessa e messa a disposizione del cessionario/committente nella propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, e comunica tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente (cedente/prestatore).
Questo ha così modo di informare per altre vie il cessionario/committente dell’avvenuta emissione della fattura elettronica e della sua messa a disposizione nell’area riservata delle Entrate.
Data ricezione = Data di presa visione
In questi casi, ai fini fiscali, la fattura si considera ricevuta nel momento in cui il cessionario/committente prende visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Data ricezione = Data di messa a disposizione
La data di ricezione coincide invece con la data stessa di messa a disposizione da parte del SdI nell’area riservata se:
- il soggetto cessionario/committente è un consumatore finale;
- il soggetto cessionario/committente è un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio”, un imprenditore agricolo o un forfettario.