I soci di una srl in liquidazione possono accedere al regime forfettario, applicando quindi la flat tax al 15%, anche se detengono una partecipazione di controllo: questo, a patto che l’impresa in questione non svolga più l’attività ma gestisca solo le pratiche di liquidazione. In questo caso, infatti, non scatta la sovrapposizione di attività che, di fatto, costituisce causa di esclusione dal regime fiscale agevolato.
Si tratta di un punto su cui sarebbero utili chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a titolo di interpretazione autentica. Nel frattempo, l’analisi delle normative vigenti sembra portare in questa direzione. Spieghiamo bene.
=> Regime forfettario e quote societarie: regole caso per caso
Il riferimento legislativo è il comma 55, lettera d, della legge 190/2014, che in base alla nuova formulazione prevista dalla manovra 2019 (comma 9, legge 145/2018), impedisce l’accesso al regime forfettario ai soci di srl che detengono il controllo, direttamente o indirettamente, esclusivamente nel caso in cui l’attività della società a responsabilità limitata sia direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In parole semplici, perché la causa di esclusione sia valida, devono sussistere due condizioni:
- il socio deve avere una quota di controllo nella srl (anche indirettamente),
- l’attività dell’impresa deve essere analoga a quella esercitata nella libera professione.
Se, per ipotesi, un professionista ha una partecipazione societaria di controllo in una srl che svolge un’attività completamente diversa da quella per la quale applica il regime forfettario, non c’è nessuna incompatibilità. Per essere chiari: un avvocato che controlla una srl che produce abbigliamento, può applicare il regime forfettario. Se invece la quota di controllo è in una srl che offre consulenza legale, allora c’è incompatibilità.
Ebbene, il punto è che se una società è in liquidazione, e non prosegue provvisoriamente l’attività, di fatto svolge sicuramente un’attività diversa da quella esercitata dal professionista, perché la fase di liquidazione è finalizzata allo scioglimento della società. Quindi, l’attività della srl in questo periodo è limitata, appunto, alla gestione delle pratiche di liquidazione. Diverso è il caso in cui la società in liquidazione prosegue l’attività in esercizio provvisorio: in questo caso, se il campo di attività della srl è analogo a quello dell’attività del professionista, c’è incompatibilità.