Possono aderire al nuovo regime forfettario 2019, la cosiddetta flat tax al 15%, anche gli ex praticanti ora iscritti all’Albo, non essendo il praticantato causa di esclusione. A chiarirlo è stata un’interrogazione parlamentare sulle novità introdotte in sede di conversione in Legge del cosiddetto Decreto Semplificazioni (Decreto Legge n. 119/2019). La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), lo ricordiamo, ha esteso il regime forfettario con flat tax al 15% a tutte le partite IVA che abbiano un importo di ricavi e compensi non superiori a 65.000 euro l’anno, indipendentemente dal codice ATECO di riferimento.
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La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), lo ricordiamo, ha esteso il regime forfettario con flat tax al 15% a tutte le partite IVA che abbiano un importo di ricavi e compensi non superiori a 65.000 euro l’anno, indipendentemente dal codice ATECO di riferimento.
Flat Tax: esclusi i dipendenti
Restano esclusi dal regime agevolato le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali siano in corso rapporti di lavoro, erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Questo per evitare la trasformazione di precedenti contratti da dipendente in contratti di collaborazione a partita IVA, spesso più convenienti.
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Praticanti: sì al regime forfettario
Possibile invece aderire al nuovo regime forfettario da parte di coloro che stanno svolgendo la pratica professionale. In particolare, già nell’interrogazione parlamentare 5-01179/2019 era stato chiarito che qualora siano rispettate le condizioni non vi sono ostacoli all’accesso al regime agevolato per le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un Ordine o ad un Collegio professionale.