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IRAP 2008: da Agenzia Entrate chiarimenti su deduzioni e distaccatari

di Noemi Ricci

Pubblicato 12 Giugno 2008
Aggiornato 11 Settembre 2013 14:54

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Pubblicati dall'Agenzia delle Entrate i chiarimenti in tema di deduzioni ai fini IRAP concernenti cuneo fiscale e contributivo in caso di distacco del personale dipendente

Si torna a parlare di IRAP 2008: in questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n°235 con cui spiega come determinare correttamente le deduzioni ai fini IRAP su cuneo fiscale e contributivo in caso di distacco del personale dipendente.

In caso di distacco di lavoratori presso terzi, infatti, se è l’impresa distaccataria a sostenere l’effettivo costo del lavoratore dipendente allora la deduzione Irap spetta ad essa (e non a quella distaccante!).

In merito alle modalità di calcolo dell’incremento occupazionale, poi, per verificarne la sussistenza è necessario, per ciascun periodo d’imposta, effettuare un confronto tra numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato presenti in data 31 dicembre di ciascun anno e media di quelli con stesso contratto, ma relativa al periodo d’imposta precedente.

A seguire: nel caso di contratti di apprendistato, se questi vengono trasformati in contratto a tempo indeterminato nel corso dell’anno, allora il datore di lavoro ha diritto alla deduzione integrale relativa ai costi sopportati per gli apprendisti, per il periodo in cui permane tale qualifica. Mentre si applicano le regole generali per i rapporti a tempo indeterminato per il restante periodo.

Infine, parere favorevole per quanto concerne la possibilità di cumulo – nel limite massimo del costo sostenuto per il singolo dipendente – della deduzione-base per incremento occupazionale con la deduzione di 2mila euro prevista dall’ art. 11, comma 4-bis.1, del decreto IRAP.

Si ricorda che, ai fini del calcolo numerico dei lavoratori dipendenti, non si deve tener conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione e lavoro.