Nel 2018 sono andata in isopensione (ex art.4 Lege Fornero) e dovrei raggiungere nel 2021 la pensione anticipata. Alla luce del nuovo decreto, il requisito contributivo sarà di 41 anni e 10 mesi o quello previsto al momento dell’accordo (42 anni e 6 mesi)? Continuerò a percepire l’isopensione anche durante la “finestra” di 3 mesi?
La ringrazio molto per la domanda, che mi consente di specificare un punto importante. Credo che lei possa andare in pensione, interrompendo il trattamento di isopensione, alla maturazione dei 41 anni e dieci mesi, ai quali bisognerà aggiungere i tre mesi di finestra previsti fra maturazione del diritto e decorrenza. Quindi, alla fine, lei dovrebbe percepire effettivamente la pensione quando avrà 42 anni e un mese di contributi (41 anni e dieci mesi più tre mesi di finestra).
Si tratta di un punto su cui con ogni probabilità saranno forniti specifici chiarimenti da parte dell’INPS, che quindi è necessario attendere per avere certezze. Mi sembra però probabile che le regole saranno quelle sopra esposte, in considerazione di quanto prevedono i precedenti provvedimenti di prassi dell’istituto di previdenza.
La circolare 119/2013 relativa all’isopensione, al punto 5, specifica che:
la liquidazione della pensione al termine del periodo di esodo sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
Il decreto di riforma pensioni specifica che, nel caso in cui ci siano lavoratori in isopensione «con decorrenze successive al primo gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha l’obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti».
=> Quota 100 e Riforma Pensioni 2019
La disposizione appena citata è prevista per evitare che ai lavoratori in isopensione si applichino le nuove norme, meno favorevoli, sulla prestazione di esodo per la quota 100 finanziata dai fondi di solidarietà. Ma, in ogni caso, fa esplicito riferimento alla prima decorrenza utile che, appunto, in virtù della nuova legge è cambiata.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz