Interessante la decisione presa dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 370/2019: non sono applicabili le sanzioni inflitte al contribuente se fanno riferimento ad una legge o risoluzione non chiara, anche se è stato pubblicato un comunicato stampa per fornire indicazioni più precise. Questo perché si tratta di un provvedimento atipico (o meglio di un non provvedimento) senza alcuna collocazione certa nella scala delle fonti del diritto.
Compensazioni IVA
Il caso esaminato dai giudici riguardava la richiesta avanzata dal Fisco ad un contribuente condannato a versare le sanzioni per aver superato il plafond delle compensazioni ai fini IVA. In merito era stata pubblicata una risoluzione ministeriale poco chiara (Ris. n. 218/E/2003) che aveva generato confusione e fraintendimenti fra i contribuenti tanto da spingere l’Agenzia a pubblicare un successivo comunicato stampa esplicativo. Un documento che secondo i giudici non risultava comunque completamente sufficiente a rimuovere ogni oscurità interpretativa.
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Gerarchia delle fonti
Nell’Ordinanza, i giudici ricordano quanto chiarito in precedenza dalla stessa Corte con riferimento proprio alla collocazione di provvedimenti nei rapporti Fisco-Contribuente come i comunicati stampa: essi non si collocano, nella gerarchia delle fonti, in alcun gradino logico, e certamente è quindi sottordinato – in quanto escluso dalla piramide kelseniana della fonti – rispetto alle risoluzioni Ministeriali e alle circolari, non ammettendosi in materia tributaria neppure alcuna rilevanza agli usi, anche a voler in tal ultima categoria collocare il comunicato stampa.
Applicabilità sanzioni
I giudici hanno quindi stabilito che il contribuente non dovesse pagare le sanzioni previste per aver sforato il plafond in applicazione del principio consolidato secondo il quale:
Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell’amministrazione stessa.
Per i giudici resta inoltre centrale, nel sistema il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino-contribuente, che guardi con diligenza e in buona fede alle affermazioni dell’amministrazione finanziaria, specialmente quelle rese in sede di documenti di prassi amministrativa.