L’INAIL ha pubblicato un documento contenente utili chiarimenti in merito alla riduzione dei premi per il triennio 2019-2021 prevista la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 1125, della legge n. 145/2018). In particolare l’Istituto precisa che, per consentire l’applicazione delle nuove tariffe da gennaio 2019, sono stati prorogati i termini dell’autoliquidazione 2018/2019 dal 16 febbraio 2019 al 16 maggio 2019.
La proroga riguarda solo le tariffe dei dipendenti, degli artigiani e del settore della navigazione, ai quali di conseguenza non è più applicabile lo sconto pari al 15,24% della legge 147/2013.
Nuove tariffe INAIL 2019-2021
Per effetto della Legge di Bilancio per il 2019 (comma 1121 dell’articolo 1), premi e contributi dovuti nel triennio 2019-2021 per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono ridotti di 410 milioni di euro per il 2019, 525 milioni per il 2020 e 600 milioni per il 2021. Ai fini del concorso alla copertura finanziaria dei conseguenti oneri, viene prevista una, il comma 1122 riduce per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le risorse strutturali destinate dall’INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n.81/2008) di 110 milioni per il 2019, 100 milioni per il 2020 e altrettanti per il 2021.
Nuove scadenze INAIL 2019
Con la Circolare n. 1/2019, l’INAIL comunica che per consentire l’applicazione delle nuove tariffe da gennaio 2019, vengono differiti:
- il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’INAIL rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019;
- il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019;
- il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 è stato differito al 16 maggio 2019;
- il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019.
Restano confermati i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 nonché la riduzione prevista dalla legge 147/2013, pari al 15,24% per le polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Confermato il termine di scadenza del 18 febbraio 2019 in relazione ai premi del 4° trimestre 2018 anche per le società di somministrazione. Per la riduzione del premio nel primo biennio di attività, continua ad essere disponibile il servizio online OT20. Per il settore edile resta esclusa la riduzione dei premi assicurativi mentre si applica la riduzione alla regolazione 2018 nella misura dell’11,50%.