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Debiti INAIL, INPS e pensioni: interessi in aumento

di Anna Fabi

Pubblicato 9 Gennaio 2019
Aggiornato 19:30

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Gli effetti dell'impennata del tasso di interesse legale sui debiti contributivi ed assicurativi con INPS ed INAIL.

A partire dal 1° gennaio 2019 il tasso di interesse legale passerà dallo 0,3% allo 0,8%. (nel 2017 era dello 0,1%) per effetto di quanto stabilito dal decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291/2018 sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi, tenendo conto anche del tasso di inflazione registrato nell’anno. Un’impennata che avrà effetti anche su eventuali debiti contributivi ed assicurativi con INPS ed INAIL.

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Contributi INPS e pensioni

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Circolare n. 124/2018) ha di conseguenza illustrato i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Ricordiamo che, in caso di mancato versamento dei contributi. la Legge 388/200, comma 15, articolo 116, stabilisce che non si applicano le sanzioni civili qualora l’interessato proceda con l’integrale pagamento dei contributi dovuti. Questo significa che sull’importo dovuto si applicherà il solo interesse legale dello 0,8%.

Tale misura si applica ai contributi con scadenza di pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, spiega l’INPS, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

Per quanto concerne le somme poste in pagamento dall’Istituto, la misura dell’interesse dello 0,8% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2019.

Contributi INAIL

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Circolare n. 53/2018) precisa inoltre che tale tasso rappresenta anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili prevista dall’art. 116, commi 15,16 e 17 della Legge n. 388/2000.