La flat tax al 15% per le partite IVA in regime forfettario parte dal periodo d’imposta 2019: si tratta di una precisazione fondamentale perché fra i contribuenti ci sono molti dubbi in materia. Arriveranno, prevedibilmente con i documenti di prassi, tutti i chiarimenti del caso, nel frattempo mettiamo a fuoco le regole certe in base al testo della legge.
La flat tax partite IVA è prevista dai commi 9 e seguenti della manovra 2019 (legge 145/2018). La flat tax si applica a partire dal periodo d’imposta 2019 (confluirà per la prima volta nella dichiarazione 2020). Il reddito 2018 continua ad essere assoggettato alla precedente legislazione (limiti di reddito diversi per le varie attività, contraddistinte dai codici ATECO).
Il testo prevede che i contribuenti a partita IVA possano applicare il regime forfettario:
«se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro».
Il reddito 2018 è quindi importante ai fini dell’accesso al regime nel 2019. Per accedere alla flat tax 2019, infatti, i compensi 2018 devono essere al massimo pari a 65mila euro. Nel caso in cui un autonomo che svolge più attività, si devono sommare tutti i ricavi relativi ai diversi codici ATECO, ai finid el calcolo della soglia.
Non bisogna invece sommare gli eventuali guadagni da lavoro dipendente, ai quali si applica la normale tassazione in base agli scaglioni IRPEF.
Ricordiamo che è stata inserita una norma contro le false partite IVA che vieta l’applicazione del regime a chi fattura prevalentemente nei confronti di datori di lavoro dei due anni precedenti.
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Il regime forfettario è un regime fiscale naturale per le partite IVA che possiedono i requisiti, che quindi non devono presentare una domanda di accesso. E’ però previsto un adempimento INPS, al quale bisogna comunicare entro il 28 febbraio l’intenzione di utilizzare il regime forfettario nei casi in cui è prevista per legge tale comunicazione.
Facciamo due esempi per riassumere le regole e il rapporto che c’è fra i ricavi 2018 e 2019.
Un contribuente che nel 2018 ha fatturato 60mila non rientra nel regime forfettario nella dichiarazione 2019 perché applicando ha superato i limiti previsti per il 2018. Ha però il requisito per entrare nel 2019, anno per il quale l’asticella si è alzata a 65mila euro e durante il quale potrà applicare regime forfettario e flat tax al 15% sul periodo d’imposta corrispondente.