I contribuenti che aderiscono alla rottamazione ter hanno diritto al Durc. Lo chiarisce l’INPS, con il messaggio 4844/2018, che regolamenta le novità introdotte dalla legge 136/2018 di conversione del decreto fiscale (119/2018). In pratica, il passaggio parlamentare ha esteso alla rottamazione ter la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto legge 50/2017, che consentiva il rilascio del documento unico di regolarità contributiva in caso di adesioni ai precedenti provvedimenti di definizione agevolata.
=> Regolarità contributiva, il semaforo azzurro
A decorrere dal 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione 136/2018, le richieste di verifica della regolarità contributiva, anche se pervenute anteriormente e ancora in corso di istruttoria, dovranno essere definite con l’attestazione della regolarità sempreché non sussistano ulteriori esposizioni debitorie in altre Gestioni o sezioni».
In parole semplici, il rilascio del Durc è stato esteso esplicitamente a tutti coloro che aderiscono alla rottamazione ter.
Attenzione: possono aderire alla rottamazione ter anche coloro che avevano già aderito alla prima rottamazione e sono poi decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate. Di conseguenza, specifica l’INPS, «la verifica della regolarità contributiva potrà essere definita con esito di regolarità» per effetto della dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter.
Stesso discorso per la rottamazione bis, previa avvenuta regolarizzazione entro il 7 dicembre 2018 delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018. In pratica, tutti i contribuenti che aderiscono alla rottamazione ter hanno diritto al Durc, compresi coloro che invece erano decaduti per non aver pagato in tempo le rate delle precedenti rottamazioni.
Spieghiamo bene: un contribuente che aveva aderito alla prima rottamazione e poi non ha perfezionato il pagamento delle rate previste dal piano, non è in regolarità contributiva. Ottiene il Durc nel momento in cui però aderisce alla rottamazione ter. Per quanto riguarda coloro che avevano aderito alla definizione agevolata bis (2017-2018), va soddisfatta anche la condizione di aver pagato entro lo scorso 7 dicembre 2018 le rate fino a ottobre 2018.
Come è noto, la rottamazione ter prevede un piano di pagamento più agevole, distribuito su cinque anni, con 18 rate. Le prime due nel 2019, ciascuna del 10%, con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019. Il piano prosegue con rate trimestrali per quattro anni, di pari importo, con pagamento 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.