Non c’è solo il previsto contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro nella manovra 2019, fra le novità dell’ultim’ora viene previsto anche un nuovo meccanismo di indicizzazione parziale per il prossimo triennio. Si tratta delle modifiche apportate alla legge di Bilancio in seguito all’accordo la UE, che evita la procedura d’infrazione portando il defici/PIL al 2,04%, comportando una serie di cambiamenti al testo utili a produrre risparmi di spesa. Fra questi, appunto, la nuova rivalutazione, che salva solo le pensione fino a tre volte il minimo.
Nel dettaglio, si rivalutano al 100% solo i trattamenti fino a 1.521 euro (e qui, non c sono novità rispetto a quanto precedentemente previsto). Le pensioni più alte, invece, per il periodo 2019-2021, vengono indicizzate in base a un meccanismo a scaglioni, così modulato:
- 97% per gli assegni tra 1.522 e 2.029 euro,
- 77% fino a 2.537 euro,
- 52% fino a 3042 euro,
- 47% fino a 4059 euro,
- 45% fino a 4566 euro (nove volte il minimo),
- 40% o per quelli d’importo superiore.
Si tratta di un sistema più penalizzante rispetto alla rivalutazione pensioni precedentemente prevista. Fra l’altro, nel 2019 avrebbero dovuto tornare i coefficienti previsti dalla legge 338/2000, più favorevoli di quelli applicati negli ultimi anni (in seguito al Decreto Poletti del 2013, seguito alla sentenza dell Corte Costituzionale che aveva dichiarato illegittimo il blocco rivalutazioni deciso dalla riforma di fine 2011).
Per gli assegni fino a tre volte il minimo, almeno, non cambia nulla perché continuerà ad essere applicata una rivalutazione al 100%. Quindi, le pensioni 2019, in base all’indice previsto dal decreto dell’Economia dello scorso 16 novembre, si rivaluteranno dell’1,1%. I trattamenti superiori a 1521 euro, invece, dovranno applicare le percentuali sopra ripartite al coefficiente di rivalutazione pensioni 2019 dell’1,1%.
Quindi, in pratica, il calcolo per il 2019 è il seguente:
- assegni fra tre e quattro volte il minimo (tra 1.522 e 2.029 euro): rivalutazione dell’1,067% (il 97% dell’1,1%);
- assegni fra 2.029 e 2.537 euro: rivalutazione pari allo 0,847%;
- assegni da 2.537 a 3042 euro: rivalutazione 0,572%;
- assegni da 3042 a 4059 euro: rivalutazione 0,517;
- assegni da 4059 a 4566 euro: rivalutazione 0,495;
- assegni superiori a 4566 euro: rivalutazione 0,44%.