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Sgravi in Edilizia: online le nuove istruzioni INPS

di Anna Fabi

7 Dicembre 2021 11:03

Riduzione contributiva INPS 2021 nel settore Edilizia: online le istruzioni operative per la domanda, la modulistica e le regole di accesso e fruizione.

Dopo la conferma della riduzione contributiva nel settore edilizia per l’anno 2021, fornito con DM del 30 settembre 2021 (Allegato n. 1), pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito www.lavoro.gov.it, arrivano le istruzioni operative INPS per la fruizione dello sgravio, introdotto per la prima volta dal decreto legge 244/1995, articolo 29, convertito con modificazioni dalla legge 341/1995 e consistente in una riduzione all’11,50% dell’aliquota contributiva previdenziale e assistenziale dovuta per l’anno, Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2021.

Requisiti

Per beneficiare dello sgravio contributivo, il datore di lavoro deve rientrare tra quelli classificati nel settore Industria individuato dai codici statistici contributivi da 11301 a 11305, o nel settore Artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, o ancora in quelli caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Condizioni di accesso

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

  • possesso dei requisiti di regolarità contributiva fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • rispetto dei contratti collettivi in materia di retribuzione imponibile (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389);
  • i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge n. 223/2006).

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Applicazione dello sgravio

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale e non si applica sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Esclusioni e divieto di cumulo

L’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà, limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario. Né spetta per quei lavoratori per i quali sono previste altre agevolazioni contributive non ammesse a cumulo (ad esempio, l’esonero per l’occupazione giovanile di cui alla legge 205/2017 o quello di cui alla legge 178/2020). L’agevolazione, infatti, non è cumulabile con agevolazioni contributive spettanti ad altro titolo che non prevedono la cumulabilità.

Presentazione domanda

Le domande di accesso alla riduzione contributiva 2021 devono essere inviate per via telematica tramite il modulo “Rid-Edil”, all’interno del Cassetto previdenziale delle aziende sul sito INPS, nella sezione “Comunicazioni on-line” (funzionalità di  “Invio nuova comunicazione”). Effettuati i dovuti controlli, in caso di esito positivo, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale, per il periodo da novembre 2021 a febbraio 2022. Lo sgravio si riferirà però al periodo che va da gennaio a dicembre 2021.

Flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità:

  • codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>;
  • codice causale L207 per il recupero arretrati  nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del cassetto previdenziale, allegando  dichiarazione conforme al fac-simile (Allegato 2) di cui alla nuova circolare INPS. Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza.

Il beneficio può essere fruito con le denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2022. I datori di lavoro possono inviare le domande di riduzione contributiva 2021 fino al 15 marzo 2022.