La Legge di Bilancio 2018 ha previsto, dal 1° gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Tale obbligo, limitatamente al settore dei subappalti pubblici e per la filiera dei carburanti (con esclusione dell’ultimo miglio), è stato introdotto in via anticipata già a partire dal 1° luglio 2018. Rimangono invece esclusi dall’obbligo i soggetti non stabiliti in Italia e i contribuenti minimi e forfettari.
Per poter imporre l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, l’Italia ha dovuto ottenere l’autorizzazione dell’Unione Europea, chiedendo di derogare agli articoli 218 e 232 della Direttiva 2006/112/CE. La misura speciale di deroga ha tuttavia effetto temporaneo: dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021. Affinché l’obbligo di fatturazione elettronica possa essere successivamente prorogato, l’Italia dovrà presentare una relazione alla Commissione Europea sull’efficacia della misura speciale nel contrasto all’evasione fiscale.
Nel corso del 2018, l’Agenzia delle entrate è intervenuta più volte cercando di fornire chiarimenti in merito agli aspetti applicativi che hanno destato maggiori dubbi e perplessità tra gli addetti ai lavori. Tra questi una delle principali fonti di incertezza si individua nel momento di emissione della fattura elettronica, che avrebbe dovuto essere trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) entro le ore 24 dello stesso giorno di effettuazione dell’operazione.
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L’Agenzia delle entrate inizialmente è intervenuta affermando che “minimi ritardi” nell’emissione non sarebbero stati sanzionati. Successivamente, il decreto-legge 119/2018 ha definito un periodo di moratoria, che va dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019, durante il quale non sono previste sanzioni qualora la fattura venga trasmessa al SdI dell’Agenzia delle entrate entro il termine ultimo per la liquidazione periodica dell’Iva.
Infine, come regola generale, l’art. 11 del già menzionato decreto-legge ha previsto che, dal 1° luglio 2019, la fattura debba essere emessa entro dieci giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, che per le cessioni di beni corrisponde alla data di consegna o spedizione mentre per le prestazioni di servizi coincide con la data del pagamento.
L’AE è intervenuta risolvendo ulteriori dubbi applicativi in ultimo con le FAQ del 28 novembre 2018.
Ad oggi però, a meno di trenta giorni dall’entrata in vigore del nuovo obbligo, vi sono ancora forti perplessità circa la compatibilità della fatturazione elettronica con il regolamento europeo in materia di privacy. L’Agenzia delle entrate, al momento, è al lavoro con il Garante della privacy che ha chiesto di rivedere il meccanismo della fattura elettronica per allinearlo al regolamento europeo.
Le correzioni tecniche che dovranno essere apportate all’apparato costruito attorno al Sistema di Interscambio, peraltro in tempi molto rapidi, riguardano temi come il trattamento dei dati non fiscali e la proliferazione dei soggetti che potranno accedere a informazioni molto sensibili. I tecnici dovranno cercare di mettere al sicuro le informazioni più esposte secondo il Garante, sviluppando procedure per la gestione della privacy legata alla fattura elettronica.
Tuttavia, sebbene inizialmente la comunicazione del Garante della privacy potesse far pensare ad una proroga dell’obbligo fissato al 1° gennaio 2019, il Governo ha considerato tale soluzione non praticabile ed eccessivamente costosa. Il costo di un eventuale rinvio sarebbe pari al recupero di gettito stimato dalla Legge di Bilancio 2018: 1,97 miliardi di euro. Ad oggi quindi si conferma l’applicazione della e-fattura a partire dal 1 gennaio 2019.
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Articolo di Pamela Ciarcià, Dottore Commercialista, Associate Partner e Camilla Valoti, Tax Trainee, Junior Associate dello studio Rödl & Partner.