Con Risposta ad interpello n. 96/2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione, di teleradiodiffusione, rese a favore di committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio dell’impresa, arte o professione non sono soggette né all’emissione della fattura, né al rilascio della certificazione dei corrispettivi mediante scontrini o ricevute fiscali. Resta ovviamente facoltà del cliente richiedere eventuale fattura o certificazione di tali servizi.
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Interpello delle Entrate
Nel caso specifico, l’interpellante, a fronte del fatto che l’emissione giornaliera delle fatture comportava un importante impegno a livello amministrativo, aveva chiesto alle Entrate se, in sostituzione delle stesse fosse possibile emettere al momento dell’incasso del singolo servizio, la ricevuta (contenente i dati obbligatori) da inviare poi per email al cliente, annotando giornalmente il totale delle ricevute fiscali emesse sul registro dei corrispettivi.
Richiamando l’attuale quadro normativo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per la documentazione delle prestazioni di servizi elettronici non solo non vi è obbligo di emettere fattura – fatta eccezione per l’eventuale richiesta del committente che agisce al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, oppure quando lo stesso è soggetto passivo d’imposta – ma nemmeno scontrino o ricevuta fiscale.
Il soggetto può inoltre comunque optare per la documentazione dei servizi elettronici mediante emissione di fattura, scontrino o ricevuta fiscale, inviando via e-mail una copia realizzata nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e del D.M. 17 giungo 2014.