Con l’Ordinanza n. 29546/2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo l’accertamento delle maggiori imposte sui redditi operato dall’Agenzia delle Entrate, basato sull’utilizzo eventuale documentazione extracontabile rinvenuta presso terzi e non presso la sede dell’azienda verificata.
Documentazione presso terzi
Nel caso analizzato dalla Corte, gli avvisi di accertamento nei confronti della società erano stati emessi a seguito di una verifica effettuata presso un cliente, che aveva acquistato dalla società delle confezioni regalo contenenti alimenti e bevande. Durante i controlli era stato rinvenuto un foglietto, annesso alla relativa fattura di acquisto, nel quale erano stati annotati a mano i prezzi effettivi delle confezioni acquistate, con importi superiori ai corrispettivi fatturati.
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La Corte di Cassazione sottolinea che, in caso di accertamento di maggiori ricavi di vendita è legittima la rettifica del reddito anche quando eventuali anomalie della dichiarazione emergano dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, da cui derivino presunzioni semplici, desumibili anche da documentazione extracontabile ed, in particolare, da contabilità in nero, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore.