Con Circolare n. 412088/2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito al credito di imposta per la formazione 4.0 introdotto dalla Legge n. 205/2017 e attuato con il Decreto 4 maggio 2018.
Agevolazioni Formazione 4.0
Si tratta del credito d’imposta che spetta nella misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo di imposta agevolabile, nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con il modello F24 a decorrere dal periodo successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
=> Formazione 4.0 senza più incentivi
Chiarimenti del MiSE
In seguito ai numerosi quesiti provenienti sia da imprese e associazioni di categoria, il MiSE ha spiegato:
- le condizioni di applicabilità del credito d’imposta, in merito al termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali;
- le modalità di svolgimento delle attività formative circa l’ammissibilità della formazione “online” o “e-learning” e requisiti per i controlli;
- gli adempimenti formali e documentali relativamente alle attività di formazione svolte a beneficio di dipendenti appartenenti a imprese diverse dello stesso gruppo;
- l’eventuale cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione.