Lo stralcio dei debiti sotto i mille euro è confermato anche dopo il passaggio al Senato del decreto che contiene la pace fiscale, quindi – a meno che non intervengano novità alla Camera (improbabili, si tratta di una misura su cui non si registrano polemiche) – resterà operativo. Il contribuente in questo caso non deve fare nulla, l’operazione attraverso la quale il Fisco elimina automaticamente i debiti oggetto di stralcio non richiede domande o procedure, ma viene effettuata d’ufficio.
Ci sono però alcune scadenze da tener presente, in primis quella del 24 ottobre 2018: le somme pagate prima di questa data restano la Fisco, quelle invece che sono state eventualmente versate in data successiva vengono rimborsate. Spieghiamo bene.
=> Pace fiscale: stralcio debiti efficace da subito
La misura è prevista dall‘articolo 4 del decreto fiscale. Prevede che vengano automaticamente annullate tutte le cartelle esattoriali di imposto inferiore ai mille euro affidate all’agente della riscossione fra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. L’importo si calcola al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Come detto, senza che il contribuente debba presentare alcuna domanda, l’annullamento avviene automaticamente alla data del 31 dicembre 2018. Sarà poi lo stesso agente della riscossione a comunicare di aver annullato le cartelle agli enti creditori.
Dunque, la prima data da tener presente è quella del 31 dicembre, perché si tratta del giorno in cui verrà concretamente portata a termine l’operazione di stralcio. La seconda è il 24 ottobre, perché nel caso in cui il contribuente, magari ignaro della misura di pace fiscale , abbia versato successivamente a questa data somme per sanare questi vecchi debiti, avrà diritto alla restituzione.
In realtà, succede la seguente cosa: in prima istanza, le eventuali somme versate dopo il 24 ottobre vengono imputate alle eventuali rate di adesione alla definizione agevolata (per chi avesse aderito a un provvedimento di rottamazione). Se questo non è possibile, vengono invece utilizzate per saldare (anche parzialmente), debiti scaduti o in scadenza.
Sottolineiamo che il meccanismo non è chiarissimo: non viene specificato in base a quali criteri il Fisco deciderà a quali debiti eventualmente scaduti o in scadenza applicherà questa operazione. In ogni caso, se nemmeno questo fosse possibile (cioè se il contribuente non ha rottamazioni in corso e non ha debiti con il fisco), l’agente della riscossione deve procedere alla restituzione. Per farlo, si rivolge all’ente creditore chiedendo la restituzione delle somme riscosse. In mancanza di risposta entro 90 giorni, è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.
Attenzione, lo stralcio non si applica alle seguenti somme:
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Il contribuente può controllare l’avvenuto stralcio dei proprio debiti da parte di Agenzia delle entrate – Riscossione, consultando la propria area riservata del sito, alla quale si accede tramite credenziali previa registrazione.