L’attuale normativa in tema di crisi da sovraindebitamento, la Legge 3/2012, prevede che imprese, professionisti e privati cittadini possano risanare la propria condizione debitoria ricorrendo ad una sorta di “procedura fallimentare” per definire un accordo, un piano di ristrutturazione del debito, con i creditori davanti al Giudice.
Una procedura che è stata realizzata per la prima volta in Italia lo scorso mese di ottobre, dal Tribunale di Nola, con una decisione dell’ufficio fallimentare che ha omologato l’accordo tra consumatore e creditori. Si tratta del primo caso in Italia in cui si è delineato il rapporto tra mediazione e sovraindebitamento con l’obiettivo di aiutare il debitore a sanare la propria posizione debitoria mediante stralcio e dilazione di pagamento.
Piano del consumatore
Nel caso in esame il mediatore aveva rilevato che il debitore si trovava in uno stato di crisi e di insolvenza con riferimento ad un contratto di locazione non per propria colpa, ma a causa della separazione coniugale, della mancanza del pagamento degli assegni familiari e di un reddito stabile (un caso che rientra nella fattispecie del cosiddetto indebitamento non colpevole). Il locatore aveva agito nei suoi confronti ed era stato instaurato il giudizio. Il mediatore aveva quindi consigliato di percorrere la strada del sovraindebitamento, attraverso lo strumento del piano del consumatore, così la parte aveva deciso di presentare istanza di accesso al tale procedura presso il Tribunale territorialmente competente.
=> Crisi da sovraindebitamento: la riforma in arrivo
Il giudice ha poi così predisposto l’omologa del piano ai sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 28/2010, il quale prevede che:
2. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.2-bis. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.
La procedura di mediazione, il conseguente avvio della procedura di sovraindebitamento e la relativa omologa da parte del giudice del piano del consumatore predisposto dal gestore della crisi sono stati in questo caso possibili a fronte della natura non volontaria dell’indebitamento da parte del debitore.