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Pensione anticipata invalidi: un anno di attesa

di Anna Fabi

21 Novembre 2018 09:55

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La Cassazione chiarisce che la finestra mobile di 12 mesi per l'accesso alla pensione anticipata deve essere rispettata anche dai lavoratori invalidi: la sentenza.

La finestra mobile per l’accesso alla pensione deve essere rispettata anche da coloro che accedono alla pensione di vecchiaia anticipata in qualità di lavoratori invalidi a 55 anni per le donne, 60 per gli uomini. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione respingendo, con la sentenza n. 29191/2018, il ricorso di un pensionato che si era opposto allo slittamento di 12 mesi del pagamento della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’articolo 1, co. 8 del Dlgs 503/1992, rispetto al momento in cui la lavoratrice invalida almeno all’80% aveva raggiunto i requisiti previsti dalla normativa vigente.

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Finestra mobile: perimetro di applicazione

Questo per effetto dell’applicazione dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010 che ha previsto uno slittamento nella decorrenza delle prestazioni pensionistiche di 12 mesi per i dipendenti del settore privato e di 18 mesi per gli autonomi. Una norma poi abrogata nel 2011 dalla Riforma Fornero (art. 24, co. 5 del Dl 201/2011). INPS e Ministero del Lavoro hanno tuttavia interpretato in modo restrittivo la novella escludendo dall’abrogazione la disposizione di cui all’articolo 1, co. 8 del Dlgs 503/1992.

Il lavoratore si era opposto proprio a fronte di tale congegno, rivolgendosi alla magistratura per chiedere l’accertamento del diritto di conseguire la prestazione con un anno di anticipo rispetto a quanto concesso dall’INPS. Le pronunce della Corte d’Appello di Palermo e del Tribunale di Termini Imerese avevano dato ragione al pensionato, l’Istituto ha quindi chiesto il parere dei giudici supremi

Secondo la Corte di Cassazione l’operato dell’INPS è corretto: il perimetro di applicazione delle finestre mobili deve essere inteso come comprensivo non solo dei soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato, ma anche – oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma – di tutti gli altri soggetti che negli altri casi maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti.

La Cassazione precisa:

Non è corretto sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell’ampio disposto (“alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi”) utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 sopra citato.

La Corte ricorda, inoltre, che in attesa dell’apertura della “finestra”, l’assicurato invalido può scegliere di continuare a lavorare ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa (es. assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità).