Con la circolare n. 109/2018 l’INPS ha fornito istruzioni operative e contabili in tema di indennità di maternità o paternità e congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 a fronte delle novità introdotte dalla legge n. 81/2017 (Jobs act del lavoro autonomo).
Il riferimento è in particolare alle nuove norme in materia che prevedono l’erogazione dell’indennità a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa e le nuove modalità di fruizione del congedo parentale a seguito dell’aumento da tre a sei mesi del periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, di fruizione del congedo medesimo e dell’elevazione dei limiti temporali di fruibilità dello stesso da uno a tre anni.
Congedo di maternità/paternità
Il lavoratori parasubordinati e liberi professionisti, iscritti alla Gestione separata possono fruire della tutela della maternità obbligatoria senza obbligo di astensione dall’attività lavorativa, anche in caso di adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali a patto di aver versato almeno tre mesi di contributi nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile. Non vige quindi neanche più alcun obbligo di produrre le dichiarazioni di astensione dall’attività lavorativa.
L’obbligo di astensione effettiva permane soltanto in caso di interdizione durante la gravidanza, in tali casi, in assenza di effettiva astensione, l’Istituto non erogherà la relativa indennità.
Vengono inoltre fornite indicazioni circa alcuni casi particolari:
- in caso di parto fortemente prematuro o avvenuto dopo la data presunta, l’indennità di maternità o paternità viene erogata a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro, anche nel caso in cui il periodo indennizzato, per effetto degli eventi sopra menzionati, superi i cinque mesi e un giorno;
- in caso di maternità/paternità flessibile, rimane l’obbligo di comunicare all’Istituto la scelta di avvalersi della flessibilità, una comunicazione necessaria ai fini dell’individuazione del periodo di riferimento nel quale verificare la presenza dei tre mesi di contribuzione, che coincide con i dodici mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto;
- in caso di rinvio e sospensione del congedo di maternità o paternità per ricovero del figlio non è più necessario rendere all’INPS le dichiarazioni di responsabilità, l’attestazione medica nella quale si dichiara la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell’attività lavorativa e la dichiarazione contenente la data delle dimissioni del bambino. L’Istituto necessita delle sole comunicazioni della data di sospensione e della data di fine della sospensione.
=> Addio al congedo di paternità
Congedo parentale
Il congedo parentale può essere fruito per un periodo di sei mesi fino ai tre anni del bambino (non più uno) o dall’ingresso in famiglia del minore l’arco temporale di fruizione del congedo parentale.
I lavoratori iscritti alla Gestione separata possono fruire del congedo parentale anche in misura frazionata a mesi o a giorni, ma non ad ore, in questo caso però non si applica il principio di automaticità delle prestazioni.
Se la fruizione del congedo parentale indennizzato è effettuata dopo il primo e fino al terzo anno di vita o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore, il trattamento economico è corrisposto solamente a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità con contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto.