Nel 2019 parte la flat tax al 15% per le Partite IVA in regime forfettario che guadagnano fino a 65mila euro annui, mentre dal 2020 scatta una seconda fase che prevede un’aliquota al 20% per ricavi compresi fra i 65mila e i 100mila euro annui, sempre riferita a persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo; la novità è che non possono più accedere al regime dei minimi (forfettario) coloro che esercitano anche attività di lavoro dipendente o assimilata legato per uno dei principali committenti.
Almeno, questa sembra l’interpretazione più probabile, visto che è stata eliminata la precedente previsione che consentiva, sotto i 30mila euro di reddito annuo da lavoro dipendente, di applicare la flat tax. In compenso, la norma sembra sostanzialmente avere l’obiettivo di impedire la nascita di false Partite IVA, impedendo l’applicazione della tassa piatta a coloro che hanno come principale committente un ex datore di lavoro dipendente.
Sono le misure fondamentali introdotte dalla Legge di Bilancio in materia di flat tax. Vediamo nel dettaglio come si configurano.
=> Legge Bilancio 2019: misure per le imprese
Flat tax 2019: nuovo regime forfettario
I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario «se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a 65mila euro», recita l’articolo 4 della manovra. Se il contribuente esercita diverse attività da lavoro autonomo, con differenti codici ATECO, ai fini della verifica del requisito massimo di reddito di 65mila euro deve sommare tutti i ricavi.
La nuova formulazione della legge contiene, come detto, novità per i lavoratori dipendenti che esercitano attività autonoma. Il regime forfettario riguarda esclusivamente i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. E’ stata eliminata la norma che consentiva l’applicazione del regime agevolato a chi percepiva un reddito da lavoro dipendente fino a 30mila euro l’anno.
Si tratta della lettera d-bis del comma 57 della legge 190/2014, che disciplina le esclusioni dal regime forfettario, che è stata riscritta (comma c, articolo 4) formulando un nuovo divieto: sono esclusi dalla flat tax al 15% coloro che hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati, ed esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti.
Quindi, par di capire, l’innalzamento a 65mila euro annui della soglia per rientrare nel regime forfettario si accompagna alla restrizione legata al lavoro dipendente, prima previsto nel limite di 30mila euro annui. Ma non si accede al regime se l’attività autonoma viene esercitata avendo come cliente un datore di lavoro dei due anni precedenti (in pratica, il legislatore vuole evitare la trasformazione del lavoro dipendente in lavoro autonomo a partita IVA).
Resta l’esclusione dal regime forfettario per coloro che partecipano a società di persone o associazioni, imprese familiari, società a responsabilità limitata.
=> Requisiti per aderire alla flat tax
Attenzione: questa flat tax di fatto costituisce un innalzamento del limite di reddito consentito per il regime forfettario, che per il resto rimane immutato. Significa che non cambiano le regole di calcolo dell’imponibile al quale si applica l’aliquota del 15%, quindi resta il sistema dei coefficienti, che cambiano per le diverse tipologie di attività. Ecco la relativa tabella:
Tipologia di attività |
Coefficiente per determinare l’imponibile |
Industrie alimentari e delle bevande | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 40% |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | 86% |
Intermediari del commercio | 62% |
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione | 40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | 78% |
Altre attività economiche | 67% |
Come si vede, i coefficienti restano gli stessi. La modifica alla tabella introdotta dalla manovra riguarda in pratica i limiti di reddito, che prima erano diversi per le varie tipologie di attività, mentre ora è stata prevista per tutti la soglia massima dei 65mila euro.
Flat tax per le ripetizioni
L’aliquota al 15% si applica anche, sempre dal 2019, al «compenso derivante da lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado». Si tratta di una scelta opzionale, il docente può decidere se lo ritiene più conveniente di applicare la tassazione ordinaria. E’ comunque previsto un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che stabilirà le modalità di esercizio dell’opzione e tutte le regole applicative. Attenzione: i docenti che svolgono questa attività lo devono comunicare all’amministrazione scolastica di appartenenza, per verificare eventuali incompatibilità.
Flat tax al 20% dal 2020
L’ultima novità scatta dal primo gennaio 2020 e riguarda sempre le partite IVA, che possono applicare un’aliquota al 20% se i ricavi sono compresi fra 65mila e 100mila euro. In questo caso, però, non si tratta di un’estensione del regime dei minimi, l’imposta al 20% è sostituiva ma si applica nel modo ordinario. Significa che non è previsto il sistema di coefficienti per determinare l’imponibile, a cui si possono applicare detrazioni e deduzioni.