Con la circolare 103 diffusa lo scorso 17 ottobre, l’INPS ha dettato alcune regole precise per disciplinare la gestione delle prestazioni occasionali nella Pubblica Amministrazione, in particolare negli enti locali.
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Il comunicato rende note alcune novità, tra cui la possibilità di indicare nella dichiarazione preventiva un monte orario complessivo presunto non superiore a dieci giorni consecutivi. In ogni caso, il regime delle prestazioni occasionali è utilizzabile per esigenze temporanee o eccezionali:
- nell’ambito di progetti speciali rivolti a categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza o fruizione di ammortizzatori sociali;
- per lo svolgimento di lavori di emergenza collegati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
- per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
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Alle PA in genere non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale che è invece previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa deve contenere informazioni riguardo:
- dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- luogo di svolgimento della prestazione;
- oggetto della prestazione;
- data di inizio e monte orario complessivo presunto, riferendosi a un arco temporale non superiore a dieci giorni;
- compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.