Tempi stretti quelli previsti per alcuni condoni della cosiddetta Pace fiscale contenuta nel decreto legge n. 119/2018 (Decreto Fiscale) collegato alla Legge di Bilancio 2019: gli atti di accertamento sono perfezionabili entro il 23 novembre mentre gli atti con adesione possono essere perfezionati versando le sole imposte entro il termine di venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione.
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Atti di accertamento
La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, quindi avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione è regolata dall’articolo 2 del Decreto Fiscale. Sono esclusi gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, la cosiddetta voluntary disclosure. Rappresenta un caso a parte la regolarizzazione dei debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE, come i dazi doganali, per le quali devono essere corrisposti, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora previsti dal nuovo Codice doganale comunitario.
Per aderire alla definizione agevolata, gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero devono essere stati notificati entro la data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e non devono essere stati impugnati. Le somme dovute dovranno essere versate entro il prossimo 23 novembre, ovvero trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto o, qualora risulti successivo a tale data, entro il termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso (articolo 15, comma 1, Dlgs 218/1997). Stesso discorso per gli inviti al contraddittorio relativi ad accertamenti delle imposte sui redditi, IVA e altre imposte indirette: sono definibili, se notificati entro il 24 ottobre 2018 e vanno pagate le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018. Anche per gli atti di adesione la data di riferimento, entro la quale devono essere stati sottoscritti, è il 24 ottobre 2018 e anche in questo caso si versano le sole imposte, senza le sanzioni, interessi ed eventuali accessori, ma il pagamento deve essere effettuato entro il termine di venti giorni dalla redazione dell’atto, decorrente dallo stesso 24 ottobre, quindi entro il 13 novembre.
Rate e compensazione
In tutti i casi sopra elencati è possibile pagare a rate, fino ad un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, mentre non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione.