Attualmente è la Legge 3/2012 a recare disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Grazie a questa norma, imprese, professionisti e privati cittadini possono risanare la propria condizione debitoria ricorrendo ad una sorta di “procedura fallimentare” per definire un accordo, un piano di ristrutturazione del debito, con i creditori davanti al Giudice. Si tratta tuttavia di una legge in via di revisione, rientrando infatti nella Riforma della normativa sulla crisi d’impresa ormai in dirittura d’arrivo.
Sovraindebitamento oggi
Partiamo dal precisare che per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (’art. 6, comma 2, lett. a, Legge 3/2012). Definizione che viene mantenuta anche nel nuovo articolato normativo.
Oggi, in caso di sopraggiunto sovraindebitamento, il debitore può:
- pagare i suoi debiti secondo le sue effettive possibilità;
- sospendere le azioni esecutive (pignoramenti, aste giudiziarie ecc…);
- dilazionare il pagamento dell’IVA;
- stralciare i debiti chirografari (ovvero i debiti senza ipoteca).
E’ inoltre prevista dal Tribunale la nomina di un O.C.C. (Organismo di Composizione della Crisi) che supporti il debitore nella gestione della situazione di sovraindebitamento e tuteli i creditori.
Novità sul sovraindebitamento
Rispetto alla Legge del 2012, la bozza di riforma sul sovraindebitamento presenta le seguenti novità:
- il limite temporale di 5 anni per la reiterazione della istanza di esdebitazione;
- il limite massimo di 3 richieste;
- la previsione di disposizioni specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentare un unico piano congiunto;
- la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri del medesimo nucleo familiare;
- la responsabilizzazione del soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni di tipo processuale in caso di violazione di specifiche regole di condotta.
Per le tre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata) è stata predisposta una disciplina più semplice e specifica rispetto al procedimento unitario.
Al debitore incapiente e meritevole si concede l’ulteriore possibilità di ottenere il beneficio dell’esdebitazione anche se non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, tenuto ovviamente conto della prevalente necessità di assicurare il mantenimento della propria famiglia.