La rottamazione è rivolta anche a chi ha in essere dei piani di rateazione concordati con l’Agenzia delle Entrate o solo a chi ha in essere cartelle Equitalia? Riguarda imposte e contributi o anche Iva?
La rottamazione riguarda anche i contribuenti che hanno in corso piani di rateazione relativi a cartelle esattoriali, per la parte residua al momento dell’adesione, e i debiti IVA. Entrambe queste casistiche sono previste dall’articolo 3 del dl 119/2018, dedicato appunto alla nuova definizione agevolata delle somme a ruolo affidate all’agente della riscossione entro la fine del 2017.
Il testo segnala che si possono rottamare, senza pagare sanzioni e interessi, tutti i debiti affidati agli agenti della riscossione. Sono previste alcune eccezioni fra cui però non ci sono i debiti IVA, che quindi si devono ritenere inclusi.
Per quanto riguarda i piani di rateazione, verrà rideterminato l’importo residuo da pagare, e che quindi rientrerà nella rottamazione, tenendo conto degli importi già versati a titolo di capitale e interessi, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Il requisito determinante, in ogni caso, è che la cartella (che sia stata o meno oggetto di successiva rateazione), sia stata affidata all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz