La malattia non fa perdere la pensione di invalidità: a chiarirlo è stata la Corte di Cassazione (sentenza numero 26667/2018). I giudici, nel dare ragione ad un contribuente che aveva presentato ricorso vistosi respingere la domanda di pensione di invalidità, hanno fornito chiarimenti in merito all’applicazione del principio di neutralizzazione dei periodi di malattia ai fini dell’accesso all’assegno ordinario di invalidità.
Requisito contributivo
La Corte territoriale aveva dato ragione all’INPS, ritenendo che l’appellante non avesse maturato il requisito contributivo (specifico) e che non fosse sussistente nemmeno il requisito contributivo nel cosiddetto periodo mobile (quinquennio precedente la domanda). I giudici della Cassazione hanno invece ribaltato la decisione, appoggiando la tesi sostenuta con l’appello secondo cui la condizione necessaria per l’accesso alla prestazione fosse quella del possesso del requisito generico di almeno cinque anni di contribuzione nella vita lavorativa e non fosse, invece, richiesto il requisito specifico della contribuzione immediatamente precedente l’evento invalidante quando l’assicurato non aveva potuto lavorare in ragione dell’invalidità da cui era affetto.
Neutralizzazione malattia
I giudici hanno infatti rilevato che, nel quinquennio precedente la domanda amministrativa, il ricorrente si trovava pacificamente in uno stato di assoluta impossibilità a svolgere proficuo lavoro e questo giustifica l’erogazione della prestazione sulla base della neutralizzazione prevista dall’art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 e del riconoscimento del requisito contributivo generico, ovvero la sola sussistenza di cinque anni di contributi.
=> Pensione invalidità ai soli residenti in Italia
Importante la precisazione che, ai fini della neutralizzazione del requisito contributivo specifico, non è necessario che la malattia intervenga nel corso del rapporto di lavoro.
Pensione di inabilità
Un caso di rilievo che chiarisce anche caso la possibilità di accoglimento o meno della domanda per la pensione di inabilità qualora manchi il requisito contributivo nel periodo mobile a causa del medesimo stato di malattia, avendo i medesimi requisiti contributivi della pensione di invalidità.