I dipendenti statali trasferiti presso un’altra amministrazione devono essere retribuiti secondo quanto previsto dal “nuovo” datore di lavoro. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, infatti, sottolinea come il trattamento economico da applicare in caso di trasferimento nel pubblico impiego sia quello della PA di destinazione.
La Cassazione, infatti, chiarisce la normativa di riferimento e cita la Legge 165 del 2001, contenente regole generali da seguire per garantire l’uguaglianza tra dipendenti provenienti da amministrazione diverse. La sentenza richiama infatti i principi generali in tema di mobilità introdotti con il Decreto citato sopra:
primo fra tutti quello di parità di trattamento tra dipendenti provenienti da amministrazioni diverse, cristallizzato nell’art. 45, e quello sancito all’art. 30, che riconduce all’istituto della cessione del contratto il passaggio di personale fra enti, stabilendo che nei confronti del dipendente trasferito debba trovare applicazione il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi del comparto dell’amministrazione di destinazione (cessionaria).