Le istanze per chiedere a rimborso eventuali somme versate per errore o in eccedenza devono essere presentate entro il termine di 48 mesi, che vanno calcolati a partire dal giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, già al momento dell’effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 1/2018.
Diritto al rimborso
Il rimborso spetta in caso di:
- errore materiale;
- duplicazione;
- inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.
Decadenza istanze di rimborso
Rispondendo all’istanza di consulenza giuridica sulla decorrenza del termine di decadenza di 48 mesi per la presentazione delle istanze di rimborso dei versamenti diretti, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità spiegando che l’unico criterio che consente di individuare il dies a quo da cui far decorrere tale termine è rappresentato dall’esistenza o meno dell’obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato.
Un criterio che vale anche nelle ipotesi in cui è incerta la spettanza di agevolazioni fiscali, l’applicabilità di un’aliquota o la qualificazione di un soggetto.