L’assegno per il nucleo familiare (ANF) spetta anche ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata INPS, in presenza di determinati requisiti, per tutto il periodo coperto da contribuzione, previa richiesta all’INPS da parte dell’interessato. Ad erogarli sarà poi direttamente l’Istituto. L’importo degli ANF viene calcolato in base al numero dei componenti, alla tipologia e al reddito complessivo percepito dal nucleo stesso, utilizzando le tabelle reddituali pubblicate ogni anno dall’INPS.
Assegno al nucleo familiare: beneficiari
In generale l’assegno al nucleo familiare (ANF) spetta a coloro che percepiscono pensione da lavoro dipendente, indennità di mobilità, disoccupazione o cassa integrazione guadagni, collaboratori domestici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, purché non pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
L’assegno spetta ai lavoratori parasubordinati italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia per il proprio nucleo familiare formato da:
- richiedente;
- coniuge non separato legalmente ed effettivamente o divorziato;
- figli ed equiparati minori e maggiorenni inabili;
- figli ed equiparati studenti o apprendisti tra 18 e 21 anni solo se facenti parte di nuclei numerosi;
- nipoti minori in linea retta viventi a carico dell’ascendente;
- fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.
Gli ANF spettano ai lavoratori che hanno un reddito del nucleo inferiore alle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla Legge e costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro parasubordinato e/o dipendente o assimilati.
Nel calcolo del reddito rientrano i redditi IRPEF complessivi del nucleo familiare, i redditi di qualsiasi natura e quelli esenti da imposta o soggetti ritenuta alla fonte se complessivamente superiori ad Euro 1.032,91. Non sono invece considerate reddito le somme espressamente previste dalla Legge (ad es. i trattamenti di famiglia, i trattamenti di fine rapporto, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento e le rendite INAIL).
Domanda ANF
La domanda va presentata alla Sede INPS territorialmente competente, sulla base della residenza del lavoratore, dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello richiesto utilizzando il modello ANF/GEST SEP (SR 27) disponibile sul sito Internet dell’Istituto. Gli iscritti alla Gestione separata devono allegare alla domanda anche il modulo ANF/FN (SR65) nel caso di domanda per figli naturali del richiedente non convivente, riconosciuti da entrambi i genitori.