Il datore di lavoro ha l’obbligo di erogare formazione ai lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rispetto dell’art. 37 del TU sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) congiuntamente con l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Può egli stesso essere il soggetto organizzatore dei corsi, ma non può farlo in modalità e-learning. (cfr.: interpello n. 7/2018 della Commissione del Ministero del Lavoro).
Soggetti formatori
Sulla base di quanto stabilito dall’Accordo del 7 luglio del 2016, relativo a durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP e ASPP ai sensi dell’art. 32 del DLgs 81/08 e SMI, la Commissione ritiene che i soggetti formatori in tema di sicurezza sul lavoro siano solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che quindi solo questi possano erogare la formazione in modalità e-learning.
=> Sicurezza Lavoro: guida ai requisiti per RSPP
Si tratta dell’Accordo con il quale è stata ampliata la possibilità di formazione in modalità e-learning al modulo A, all’aggiornamento per RSPP e ASPP e alla formazione specifica per lavoratori delle aziende inserite nel rischio basso.
Il ricorso alla modalità digitale è consentito per la formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti alla sicurezza solo da parte dei soggetti terzi indicati nel punto 2 dell’allegato A dell’Accordo 7 luglio 2016.
=> Il dirigente d'azienda: obblighi e responsabilità
I soli soggetti formatori autorizzati ad erogare i corsi sul tema della salute e sicurezza sul lavoro sono pertanto:
- Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
- enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008;
- Università;
- scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti
- INAIL;
- Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
- amministrazione della Difesa;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza), il Formez, la SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione), limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico;
- associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici, direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione (accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008), limitatamente allo specifico settore di riferimento;
- fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
- ordini e i collegi professionali.