Con la circolare n. 15/2018 il Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione – ha fornito chiarimenti in merito alla reintroduzione della CIGS per cessazione aziendale prevista dall’articolo 44 del DL n. 109/2018, il cosiddetto “Decreto Genova”.
La disciplina normativa, in vigore dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020, prevede la possibilità di accesso al trattamento di CIGS per crisi aziendale in favore di quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva e non si siano ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori, o la stiano cessando.
Il trattamento potrà essere concesso in deroga a quanto previsto dagli artt. 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015 – alla presenza di determinate condizioni – sino a dodici mesi limitatamente a ciascun anno 2018, 2019 e 2020 ed entro le risorse stanziate dall’art. 21, comma 4, del D.lgs. n. 148/2015, previa sottoscrizione di un apposito accordo presso il Ministero del Lavoro con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione interessata.
La Circolare fornisce indicazioni precise circa i criteri per l’approvazione dei programmi di CIGS.