Diversamente dalle altre scadenze fiscali, quella relativa alle istanze di richiesta di rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato Membro dell’UE per beni e servizi lì acquistati o importati deve essere considerata perentoria anche se cade in un giorno festivo. Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate arriva a fronte del fatto che quest’anno il 30 settembre cade di domenica per cui la maggior parte delle scadenze fiscali previste per quel giorno slittano al primo giorno feriale utile, ovvero lunedì 1° ottobre.
Rimborso IVA nell’UE scadenza
Non è questo tuttavia il caso del rimborso IVA in ambito UE: per questo adempimento la scadenza rimane quella del 30 settembre, essendo previsto da disposizione europea (direttiva 2008/9/CE) e non essendo applicabile la norma interna di proroga al primo giorno successivo lavorativo (articolo 7, comma 1, lettera h) del Dl 70/2011).
Si tratta della scadenza che deve essere rispettata da parte dei soggetti stabiliti in Italia che nel 2017 hanno assolto l’IVA in un altro Stato UE (articolo 38-bis1 del Dpr 633/1972) e dai non residenti stabiliti in un altro Stato Membro (articolo 38-bis2 del Dpr 633/1972)o in un Paese extra UE (articolo 38-ter, del Dpr 633/1972) con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Svizzera e Norvegia) che hanno assolto l’IVA in Italia.
Con riferimento ai soli contribuenti extra UE, l’articolo 3 della direttiva 86/560/Cee lascia ai singoli Paesi la possibilità di decidere su termini e modalità di presentazione delle domande. L’Italia, con il provvedimento 1° aprile 2010 dell’Agenzia delle Entrate ha fissato al 30 settembre anche questa scadenza.
Modalità di richiesta
L’articolo 15 della direttiva 2008/9/CE prevede che la richiesta di rimborso IVA in ambito UE venga effettuata online, tramite l’Amministrazione finanziaria del Paese UE di stabilimento. Dunque la richiesta, da parte delle partite IVA italiane che nel 2017 abbiano assolto l’IVA in un altro Stato Membro per beni e servizi lì acquistati o importati devono, entro il 30 settembre, presentare domanda all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i canali telematici Entratel o Fisconline. Le Entrate si occuperanno poi di trasmettere l’istanza all’Amministrazione fiscale estera competente. Il contribuente dovrà poi eventualmente rivolgersi a quest’ultima per conoscere lo stato di lavorazione del rimborso.
Con riferimento alle partite IVA residenti in Israele, Svizzera e Norvegia, l’istanza va inviata entro il termine del 30 settembre utilizzando il modello IVA 79, compilato in italiano o in inglese, al Centro operativo di Pescara (via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara), tramite consegna a mano, raccomandata a/r o corriere espresso (fa fede la data di spedizione).
All’istanza devono essere allegati:
- le fatture in originale;
- la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo pagamento delle fatture;
- l’attestazione rilasciata dall’Amministrazione dello Stato di stabilimento del richiedente, dalla quale risulti la qualità di soggetto IVA del contribuente.