Il Decreto Dignità rende più stringenti i criteri per l’iperammortamento, con una serie di paletti. Innanzitutto, per utilizzare l’agevolazione al 250% sull’acquisto di macchinari digitali in chiave Industria 4.0, i beni devono essere destinati a strutture produttive situate in Italia. Nel caso in cui, dopo aver acquistato un bene strumentale con la maggiorazione al 150%, questo viene ceduto o destinato a strutture estere (delocalizzazione), bisogna restituire l’agevolazione.
Le norme sono contenute nell’articolo 7 del Decreto Dignità (Dl 87/2018).
La restituzione avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
In parole semplici, si restituiscono le quote di ammortamento già utilizzate e a cui non si ha più diritto.
Queste regole si applicano agli investimenti effettuati successivamente all’entrata in vigore del decreto dignità (17 luglio 2018). Le operazioni precedenti non prevedono restrizioni anti-delocalizzazione.
Si tratta di norme più restrittive rispetto a quelle ordinariamente previste in caso di cessione del bene: la circolare dell’Agenzia delle Entrate 4/2017 chiarisce infatti che, se un macchinario per il quale è stato utilizzato l’iperammortamento viene ceduto prima della completa fruizione dell’agevolazione, non si possono utilizzare le quote non ancora ammortizzate (nemmeno dal soggetto che acquista il macchinario), ma non bisogna restituire nulla.
Quindi, la differenza in caso di cessione è la seguente:
- cessione a titolo oneroso oppure delocalizzazione (in entrambi i casi, nell’ambito della stessa impresa o dello stesso gruppo): scatta il meccanismo previsto dal decreto Dignità, che di fatto prevede la restituzione dell’agevolazione già utilizzata. Solo per le operazioni effettuate dallo scorso 14 luglio.
- Cessione ad altra impresa: valgono le regole ordinarie, per cui non c’è più diritto all’agevolazione, ma non si restituiscono le quote già ammortizzate.
Altra precisazione importante: le norme antidelocalizzazione non si applicano nel caso in cui l’impresa faccia investimenti sostitutivi, ovvero delocalizzi i beni agevolati dopo averne acquistati di nuovi con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
In questo caso restano valide le norme previste dai commi 35 e 36 della legge 205/2017, che prevedono la possibilità di continuare a utilizzare l’iperammortamento 4.0.
Infine, resta l’agevolazione (quindi, non si applicano le restrizioni antidelocalizzazione previste dal Decreto Dignità), quando i macchinari vengono utilizzati in diversi siti produttivi dell’impresa, alcuni dei quali all’estero.