Il Ministero del Lavoro ha determinato il contributo di maternità per il 2018 che i consulenti del lavoro iscritti all’ENPACL sono tenuti a versare. La delibera, comprensiva di relativi importi, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 206 del 5 settembre accogliendo quanto richiesto dal Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL).
Secondo quanto stabilito, il contributo di maternità per l’anno 2018 corrisponde a 67 euro pro capite per i professionisti appartenenti alla categoria dei consulenti del lavoro.
L’indennità di maternità, invece, viene corrisposta agli iscritti ENPACL in caso di gravidanza e puerperio presentando la domanda entro il compimento del sesto mese di gestazione, oppure entro il termine di 180 giorni dalla data prevista del parto. Per l’anno 2018 l’importo minimo è pari a 5.013,22 euro, mentre quello massimo erogabile corrisponde a cinque volte l’importo minimo e per l’anno in corso non può superare i 25.066,09 euro.
Le richieste per ottenere l’indennità di maternità devono essere inviate online attraverso la propria area riservata sul portale ufficiale dell’Ente previdenziale: le indennità sono concesse per i due mesi che precedono la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, contributi che spettano anche in caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza. Come sottolinea l’ENPLACL, inoltre, l’indennità di maternità spetta anche in caso di adozione o affido fino alla maggiore età, per adozioni sia nazionali sia internazionali.