Il Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018) ha previsto novità importanti con riferimento ai contratti a termine, introducendo peraltro un regime transitorio per quanto concerne le regole legate ai contratti già in essere alla data del 14 luglio 2018. In particolare, questi continueranno infatti ad essere validi fino alla loro naturale scadenza e, fino al 31 ottobre 2018, potranno essere prorogati o rinnovati con le regole previgenti dettate dal Jobs Act (D.Lgs. n. 81/2015).
Nuovi contratti
Diversamente ai nuovi contratti si applica integralmente la disciplina introdotta dal Decreto Dignità anche in caso di proroghe o rinnovi del contratto.
Contratti già in essere
Il periodo transitorio terminerà dunque il 31 ottobre 2018 e si applicherà ai soli contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018 (14 luglio 2018). I contratti stipulati prima del 14 luglio 2018 continueranno dunque ad essere validi fino alla loro naturale scadenza e fino al 31 ottobre potranno essere essere prorogati o rinnovati con le regole previgenti.
Poi dal 1° novembre 2018 si applicherà la nuova disciplina anche ai contratti a termine stipulati prima della sua entrata in vigore.
Eccezioni
Fa eccezione il lavoro stagionale i cui contratti possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del predetto decreto:
- esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Condizioni che vanno invece indicate, secondo la nuova disciplina, in caso di rinnovo del contratto scaduto, anche se inferiore ai dodici mesi, o se, con la proroga si superano i dodici mesi.