È cambiata, con il Decreto Dignità, la normativa legata al contratto di somministrazione di lavoro, ovvero la fornitura professionale di lavoratori e lavoratrici attuata da un soggetto autorizzato (somministratore) a beneficio dell’utilizzatore, che può essere un soggetto privato o una PA. Le novità riguardano in particolare i limiti al numero di lavoratori che è possibile impiegare con questa tipologia di contratto di lavoro.
Settori e tipologie
I contratti di somministrazione sono applicabili a qualsiasi settore produttivo, sia a termine che a tempo indeterminato, ma la Pubblica Amministrazione può stipulare soltanto contratti di somministrazione a tempo determinato.
Albo delle Agenzie per il lavoro
Il somministratore deve essere registrato presso l’albo delle Agenzie per il lavoro del Ministero del Lavoro.
Possono tuttavia agire in qualità di somministratori senza la necessità di iscrizione all’albo:
- le università pubbliche e private;
- le fondazioni universitarie;
- enti locali come i Comuni e le Provincie;
- gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, pubblici o paritari;
- le Associazioni dei datori di lavoro e del lavoratori, comparativamente più rappresentative, firmatarie di C.C.N.L.;
gli Enti Bilaterali; - l’Ordine nazionale dei consulenti del lavoro.
Divieti e vincoli della sommistrazione
La somministrazione non può essere utilizzata:
- per sostituire lavoratori in sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
- presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
- da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Le novità apportate dal Decreto Dignità 2018 (comma 02 dell’art. 2 del d.l. 87/2018, convertito nella l. 96/2018) riguardano principalmente il limite quantitativo della somministrazione a tempo determinato disponendo che il numero dei lavoratori assunti con questo tipo di contratto non possa eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto o al momento della stipula del contratto, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno.
Rimane fuori dai limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (lavoratori in mobilità), soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori socialie lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 ottobre 2017.
Dunque i rapporti di lavoro a tempo determinato tra somministratore e lavoratore sono soggetti alla disciplina in materia di lavoro a tempo determinato, come modificata dal Decreto Dignità 2018. Si applica inoltre quanto previsto dagli articoli 19, commi 1, 2 e 3, e 21, commi 01, 1 e 3 del D.Lgs. 81/2015 in materia di apposizione del termine, durata, proroghe, rinnovi e causalità dei contratti a termine.
Il contratto potrà avere una durata superiore ai 12 mesi ed entro i limiti dei 24 mesi, solo in presenza delle seguenti causali:
- esigenze temporanee ed oggettive, estranee alla ordinaria attività;
- ragioni sostitutive;
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili della attività.
Non si applica invece quanto previsto in materia diinterruzioni e riassunzioni a tempo determinato e sul diritto di precedenza (articoli 21, comma 2, 23 e 24 del D.lgs. 81/2015).
Sanzioni
In caso di violazione dei nuovi limiti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 40, comma 1, del D.Lgs. n. 81, da euro 250 a 1.250 euro. In caso di somministrazione fraudolenta, il comma 1-bis della l. 96/2018 prevede che il somministratore e l’utilizzatore vengano puniti con un’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Le novità si applicano ai nuovi contratti stipulati a partire al 1° novembre 2018.