Il DL n. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017 e modificato dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 16 n. 148/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2017, offre la possibilità di ottenere il cosiddetto Bonus Pubblicità sugli investimenti incrementali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
Il contributo viene corrisposto sotto forma di credito d’imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Investimenti incrementali
La formula matematica utilizzata per valutare se l’azienda abbia, o meno, diritto al Bonus Pubblicità è:
Bonus = [(InvestimentoAnnoCorrente – InvestimentoAnnoPrecedente) / InvestimentoAnnoPrecedente] * 100
Investimenti nulli
Quel che fa discutere è il caso in cui l’azienda nell’anno precedente, non abbia effettuato alcun investimento in campagne pubblicitarie sulla stampa, anche online. In questo caso la formula diventerebbe Bonus=[(1-0)/0]*100, dando origine ad un risultato matematico impossibile.
Un punto sul quale si è soffermato anche il Consiglio di Stato con il parere n. 1255/2018, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, ritenendo che:
Possano essere oggetto del contributo fiscale di cui si converte soltanto gli investimenti in campagne pubblicitarie il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione “nell’anno precedente” e ciò perché nella fattispecie disciplinata dal citato art. 3, comma 3 del decreto de quo, non può ritenersi sussistente un aumento percentuale degli investimenti pubblicitari pari ad almeno l’1% delle spese sostenute nel corso dell’anno precedente, in quanto manca proprio il termine di raffronto consistente negli investimenti effettuati nella precedente annualità.
Quindi, ad avviso del Consiglio di Stato, l’impresa non avrebbe diritto al Bonus Pubblicità in caso di investimenti nulli nell’anno precedente.
Di diverso avviso la Presidenza del Consiglio, secondo la quale:
La prospettazione suggerita dal Consiglio di Stato indubbiamente trova riscontro nelle espressioni utilizzate dal legislatore – l’eventuale soppressione della possibilità di considerare come integralmente agevolabile la spesa pubblicitaria dei soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale è richiesto il beneficio o che nell’anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari potrebbe vanificare “l’effetto di stimolo sul fatturato pubblicitario” connesso all’agevolazione di cui si converte e potrebbe comportare l’esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento delle start-up innovative e dei piccoli e medi operatori economici, con conseguente rischio d’incompatibilità del regolamento stesso con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.
Dunque, secondo la Presidenza del Consiglio dovrebbe essere data la possibilità di fruire del beneficio anche in caso di primo investimento da parte delle aziende.
Resta il fatto che il decreto attuativo della misura pare confermare la tesi del Consiglio di Stato. Dunque? Soltanto inoltrando domanda di credito entro la scadenza prefissata e sottoponendo a valutazione la propria istanza sarà fatta certa l’applicazione della norma così come emanata.